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Quesito su disdetta polizze poliennali


Siamo Vostri abbonati ed agenti plurimadatari, abbiamo una quisito da porre relativamente al D.L. e successiva conversione in legge di cui in oggetto.
Nel marzo c.a. sono state inviate un congruo numero di disdette a mente del D.L. N.7 del 31.01.2007, a polizze sostituite nel corso dell'anno 2006.
Tali disdette in seguito sono state contestate, in quanto i contratti non avevano tre anni di vita ed erano stati sostituiti ante legge n. 40 del 02.04.2007, come da uest'ultima regolato.
Non vogliamo contestare certamente i conteuti della legge, bensì l'assoluta incongruenza della medesima.
Infatti le disdette sono state inviate in perfetta aderenza ai contenuti e nei tempi di effetto del decreto legge e solo questo potevamo fare.
A nostro modesto parere tutto ciò risulta essere non vincolante, in quanto si tratta di lavoro da noi eseguito nel periodo storico di operatività del dectreto legge.
Ora, non vediamo, come fosse possibile operare in sintonia con la legge licenziata successivamente alla naturale scadenza del dectreto legge stesso.
Desideriamo conoscere con cortese sollecitudine, il Vostro autorevole pensiero in ordine ad eventuali azioni legali che certamente verranno iniziate dalla categoria.

Assinews risponde
:
Bisogna premettere che le disposizione di un qualsiasi decreto legge hanno valore ed esplicano i lori effetti soltanto se il decreto viene convertito in legge. In altri termini, se il decreto Bersani2 non fosse stato convertito, nessuna disdetta inviata in base alle disposizioni del decreto stesse sarebbe stata efficace.
Il decreto in questione, come ben sapete, é stato però convertito in legge, ma con modifiche. In particolare introducendo ex novo la condizione dei tre anni di vigenza delle polizze emesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione.
In questo caso le disdette formulate pur correttamente, ma su polizze che non erano state in vigore per almeno tre anni, non sono valide.
A meno che, trattandosi di polizze sostituite, le relative sostituzioni non costituissero novazione dei contratti sostituiti (ad esempio, si trattasse di semplice prolunìgamento della durata, senza alcuna modifica di qualche rilievo), nel qyal caso il compute dei tre anni di vigenza ca fatto a partire dalla data di effetto delle polizze sostituite.

 

 

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