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Quesito su rescindibilità polizze poliennali (24/02/10)

Un mio cliente in data 18/02/2009 ha sottoscritto un contratto incendio, che sostituiva un precedente contratto, con durata 13 anni e quindi scadenza 18/02/2022.

Ora al di là della durata che ritengo sia quantomeno strana (è la prima volta che vedo un contratto di durata 13 anni in assenza di vincoli o mutui o altro) ho provveduto ad inviare regolare disdetta in data 18/11/09 per la scadenza del 18/02/2010 ma, l'agenzia titolare della polizza disdettata, ha comunicato verbalmente al cliente, che la disdetta non è valida poiché devono passare almeno tre anni dalla stipula del contratto per potere accettare la disdetta.

Pertanto vorrei gentilmente sapere se è valido un contratto con durata 13 anni e se la disdetta è regolare.

Assinews risponde:
Nel presupposto che sia stato intimato il  recesso (e non la disdetta) di cui all’art.5 della legge 2 aprile 2007, n. 4 (conversione in legge del cosiddetto “decreto Bersani”), la riferita affermazione verbale dell’agenzia non appare conforme al dettato della legge.
Come riferito dal nostro lettore, infatti,  la polizza è stata stipulata in piena vigenza del convertito “decreto Bersani”, che consente appunto il recesso annuale di una polizza poliennale, mentre il citato periodo di tre anni riguarda unicamente i contratti assicurativi stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 2 aprile 2007, n. 4.
Ciò premesso, anche in considerazione della nuova formulazione dell’art. 1899 del codice civile – applicabile alle polizze stipulate dopo il 15 agosto 2009 - , appare evidente che la realizzazione di un contratto assicurativo “rami danni” poliennale, anche di durata superiore ai dieci anni,  è sempre stata legalmente possibile salvo l’esercizio della facoltà del recesso, sempre nei termini di legge.
Nel caso prospettato dal nostro gentile lettore, riteniamo che sia molto difficile provare che tale formalità sia stata rispettata e quindi, validamente opporre all’assicuratore il tempestivo esercizio della facoltà spettante al contraente della polizza d’impedirne la proroga per un ulteriore periodo.
Pertanto, le conseguenze del caso in termini di obbligo al pagamento del premio, sono quelle previste dall’articolo 1901 del codice civile.

 

 

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