Quesito
su rescindibilità polizze poliennali (24/02/10)
Un mio cliente in data 18/02/2009 ha sottoscritto un
contratto incendio, che sostituiva un precedente contratto,
con durata 13 anni e quindi scadenza 18/02/2022.
Ora al di là della durata che ritengo sia quantomeno
strana (è la prima volta che vedo un contratto
di durata 13 anni in assenza di vincoli o mutui o altro)
ho provveduto ad inviare regolare disdetta in data 18/11/09
per la scadenza del 18/02/2010 ma, l'agenzia titolare
della polizza disdettata, ha comunicato verbalmente
al cliente, che la disdetta non è valida poiché
devono passare almeno tre anni dalla stipula del contratto
per potere accettare la disdetta.
Pertanto vorrei gentilmente sapere se è valido
un contratto con durata 13 anni e se la disdetta è
regolare.
Assinews
risponde:
Nel presupposto che sia stato intimato il recesso
(e non la disdetta) di cui all’art.5 della legge
2 aprile 2007, n. 4 (conversione in legge del cosiddetto
“decreto Bersani”), la riferita affermazione
verbale dell’agenzia non appare conforme al dettato
della legge.
Come riferito dal nostro lettore, infatti, la
polizza è stata stipulata in piena vigenza del
convertito “decreto Bersani”, che consente
appunto il recesso annuale di una polizza poliennale,
mentre il citato periodo di tre anni riguarda unicamente
i contratti assicurativi stipulati prima dell’entrata
in vigore della legge 2 aprile 2007, n. 4.
Ciò premesso, anche in considerazione della nuova
formulazione dell’art. 1899 del codice civile
– applicabile alle polizze stipulate dopo il 15
agosto 2009 - , appare evidente che la realizzazione
di un contratto assicurativo “rami danni”
poliennale, anche di durata superiore ai dieci anni,
è sempre stata legalmente possibile salvo l’esercizio
della facoltà del recesso, sempre nei termini
di legge.
Nel caso prospettato dal nostro gentile lettore, riteniamo
che sia molto difficile provare che tale formalità
sia stata rispettata e quindi, validamente opporre all’assicuratore
il tempestivo esercizio della facoltà spettante
al contraente della polizza d’impedirne la proroga
per un ulteriore periodo.
Pertanto, le conseguenze del caso in termini di obbligo
al pagamento del premio, sono quelle previste dall’articolo
1901 del codice civile.