Quesito
su rescindibilità polizze poliennali (19/02/10)
Vi voglio porre un quesito sulla possibilità di emettere
polizze danni con durata pluriennale. E' ancora possibile emettere
contratti pluriennali e quindi bloccare il premio per un certo
numero di anni (se permesso dalla tipologia di polizza) inserendo
nelle condizioni di polizza una clausola in base alla quale il
contraente, indipendentemente dalla durata del contratto, ha diritto
di recedere dallo stesso ad ogni ricorrenza annuale di premio
previo alla compagnia invio di lettera raccomandata datata almeno
60 giorni prima della scadenza?
Assinews
risponde:
Riteniamo che la domanda del nostro gentile lettore sia basata
sull’attuale formulazione dell’art. 1899 del codice
civile, così come modificato dall’art. 21, comma
terzo, della legge n.99/2009.
Considerata la recente introduzione della nuova normativa e quindi
l’assenza, ad oggi, di giudicati sulle controversie interpretative
della disposizione, non possiamo che riferirci al tenore letterale
della stessa, che in primis stabilisce la possibilità di
stipulare una polizza (rami danni) poliennale “a fronte
di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la
stessa copertura dal contratto annuale”.
La norma, poi, regola il recesso dell’assicurato per il
solo caso di contratti di durata superiore ai cinque anni.
Senza tener conto delle innumerevoli imprecisioni contenute nella
norma modificata, dal combinato disposto delle due disposizioni
sopra ricordate, sembra di intendere che il “corrispettivo”
della riduzione del premio accordata dall’assicuratore per
il contratto poliennale, sia proprio l’impossibilità
del recesso annuale da parte dell’assicurato (o meglio,
del contraente!).
In conclusione, si ritiene che sia piuttosto difficoltoso sostenere,
in assenza di quei presupposti, l’ipotesi prospettata dal
nostro lettore, anche perché l’ipotetico vantaggio
derivante dal “blocco del premio” potrebbe essere
di fatto vanificato dall’onnipresente clausola di recesso
in caso di sinistro!