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Quesito su rescindibilità polizze poliennali (19/02/10)

Vi voglio porre un quesito sulla possibilità di emettere polizze danni con durata pluriennale. E' ancora possibile emettere contratti pluriennali e quindi bloccare il premio per un certo numero di anni (se permesso dalla tipologia di polizza) inserendo nelle condizioni di polizza una clausola in base alla quale il contraente, indipendentemente dalla durata del contratto, ha diritto di recedere dallo stesso ad ogni ricorrenza annuale di premio previo alla compagnia invio di lettera raccomandata datata almeno 60 giorni prima della scadenza?

Assinews risponde:
Riteniamo che la domanda del nostro gentile lettore sia basata sull’attuale formulazione dell’art. 1899 del codice civile, così come modificato dall’art. 21, comma terzo, della legge n.99/2009.
Considerata la recente introduzione della nuova normativa e quindi l’assenza, ad oggi, di giudicati sulle controversie interpretative della disposizione, non possiamo che riferirci al tenore letterale della stessa, che in primis stabilisce la possibilità di stipulare una polizza (rami danni) poliennale “a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale”.
La norma, poi, regola il recesso dell’assicurato per il solo caso di contratti di durata superiore ai cinque anni.
Senza tener conto delle innumerevoli imprecisioni contenute nella norma modificata, dal combinato disposto delle due disposizioni sopra ricordate, sembra di intendere che il “corrispettivo” della riduzione del premio accordata dall’assicuratore per il contratto poliennale, sia proprio l’impossibilità del recesso annuale da parte dell’assicurato (o meglio, del contraente!).
In conclusione, si ritiene che sia piuttosto difficoltoso sostenere, in assenza di quei presupposti, l’ipotesi prospettata dal nostro lettore, anche perché l’ipotetico vantaggio derivante dal “blocco del premio” potrebbe essere di fatto vanificato dall’onnipresente clausola di recesso in caso di sinistro!

 

 

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