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Quesito su rescindibilità polizze poliennali (19/02/10)

Il quesito che pongo ha il seguente antefatto:
il cliente invia disdetta di un contratto poliennale, effetto 2006, il 4/02/2009 per polizza con scadenza il 4/04/2009 e contratto poliennale, effetto 2006, scadenza 27/04/2009, facendo riferimento alla Legge n.40 del 2/04/2007 e con raccomandata A.r. La compagnia risponde che la disdetta del primo contratto non rientra nella fattispecie del Decreto Bersani e che quindi sarà valida per il 04/04/2010, mentre per l'altro contratto accetta la disdetta, ma la ritiene valida per il 24/03/2009, togliendo quindi giorni di copertura regolarmente pagati. il cliente ad oggi riceve lettera dell'avvocato per il versamento del premio più spese legali della polizza del 04/04/2009, senza indicare le motivazioni per cui non si è ritenuta valida la disdetta.
Queste motivazioni quali possono essere?
È lecito che una compagnia assicuratrice modifichi la data di scadenza di un contratto?


Assinews risponde:
Prima di rispondere, si ritiene opportuno fare una breve precisazione.
Molti quesiti relativi alla materia “decreto Bersani”, riportano il termine “disdetta” in luogo di “recesso”: anche se il risultato finale è identico (cioè, la cessazione della polizza assicurativa), occorre tenere ben presente che la differenza, giurdicamente, non è di poco conto.
In linea generale, la “disdetta” è la manifestazione di volontà di uno dei contraenti, che impedisce la proroga di un contratto, secondo le modalità in esso stabilite; il “recesso” è invece un atto, consentito per i casi previsti dalla legge, mediante il quale una delle parti fa cessare un contratto anticipatamente alla scadenza in esso stabilita.
“Disdetta” e “recesso” non sono quindi sinonimi!

Passando in concreto alla domanda, anche se non precisato nel quesito, diamo per scontato – per comodità di esposizione – che per ambedue i contratti citati, la rateizzazione del premio sia annuale e che le scadenze coincidano con i giorni e mesi indicati: pertanto l’ “effetto 2006” di cui alla domanda, significherà rispettivamente 4/04/2006 e 27/04/2006.
Ciò posto, è evidente che in tale ipotesi la possibilità di recedere (e non di disdire!) dal contratto è soggetta alla disposizione di cui all’art. 5, comma 4, della legge 2 Aprile 2007, n.40, vale a dire a condizione che le polizze cui il recesso si riferisce siano in vita da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione del “decreto Bersani”.
Pertanto, per ambedue le polizze in esame, stipulate in epoca antecedente all’efficacia delle norme che lo consentono, il recesso in argomento risulta esercitabile dopo il compimento del loro terzo anno di vita e quindi, rispettivamente per le scadenze del 4/04/2010 e 27/04/2010.
In ragione di quanto appena detto, mentre appare giustificato il comportamento della compagnia riferito alla polizza con scadenza 4/04/2009, non altrettanto si può dire per quella scadente il 27/04/2009.

 

 

 

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