Quesito
su rescindibilità polizze poliennali (19/02/10)
Il quesito che pongo ha il seguente antefatto:
il cliente invia disdetta di un contratto poliennale, effetto
2006, il 4/02/2009 per polizza con scadenza il 4/04/2009 e contratto
poliennale, effetto 2006, scadenza 27/04/2009, facendo riferimento
alla Legge n.40 del 2/04/2007 e con raccomandata A.r. La compagnia
risponde che la disdetta del primo contratto non rientra nella
fattispecie del Decreto Bersani e che quindi sarà valida
per il 04/04/2010, mentre per l'altro contratto accetta la disdetta,
ma la ritiene valida per il 24/03/2009, togliendo quindi giorni
di copertura regolarmente pagati. il cliente ad oggi riceve lettera
dell'avvocato per il versamento del premio più spese legali
della polizza del 04/04/2009, senza indicare le motivazioni per
cui non si è ritenuta valida la disdetta.
Queste motivazioni quali possono essere?
È lecito che una compagnia assicuratrice modifichi la data
di scadenza di un contratto?
Assinews
risponde:
Prima di rispondere, si ritiene opportuno fare una breve precisazione.
Molti quesiti relativi alla materia “decreto Bersani”,
riportano il termine “disdetta” in luogo di “recesso”:
anche se il risultato finale è identico (cioè, la
cessazione della polizza assicurativa), occorre tenere ben presente
che la differenza, giurdicamente, non è di poco conto.
In linea generale, la “disdetta” è la manifestazione
di volontà di uno dei contraenti, che impedisce la proroga
di un contratto, secondo le modalità in esso stabilite;
il “recesso” è invece un atto, consentito per
i casi previsti dalla legge, mediante il quale una delle parti
fa cessare un contratto anticipatamente alla scadenza in esso
stabilita.
“Disdetta” e “recesso” non sono quindi
sinonimi!
Passando
in concreto alla domanda, anche se non precisato nel quesito,
diamo per scontato – per comodità di esposizione
– che per ambedue i contratti citati, la rateizzazione del
premio sia annuale e che le scadenze coincidano con i giorni e
mesi indicati: pertanto l’ “effetto 2006” di
cui alla domanda, significherà rispettivamente 4/04/2006
e 27/04/2006.
Ciò posto, è evidente che in tale ipotesi la possibilità
di recedere (e non di disdire!) dal contratto è soggetta
alla disposizione di cui all’art. 5, comma 4, della legge
2 Aprile 2007, n.40, vale a dire a condizione che le polizze cui
il recesso si riferisce siano in vita da almeno tre anni alla
data di entrata in vigore della predetta legge di conversione
del “decreto Bersani”.
Pertanto, per ambedue le polizze in esame, stipulate in epoca
antecedente all’efficacia delle norme che lo consentono,
il recesso in argomento risulta esercitabile dopo il compimento
del loro terzo anno di vita e quindi, rispettivamente per le scadenze
del 4/04/2010 e 27/04/2010.
In ragione di quanto appena detto, mentre appare giustificato
il comportamento della compagnia riferito alla polizza con scadenza
4/04/2009, non altrettanto si può dire per quella scadente
il 27/04/2009.