Quesito
su responsabilità civile dell'insegnante
(16/02/10)
Sono un intermediario ed ho come clienti
numerosi istituti scolastici (con polizza
infortuni e rct).
Il testo della copertura RCT facendo esplicito
riferimento alla RC "ai sensi di
legge" vale esclusivamente per le
ipotesi di RC extracontrattuale e quindi
rimane implicitamente esclusa la RC contrattuale.
La Cassazione a sez. unite ha stabilito
che nel caso di autolesione dell'allievo
la resp.dell'istituto e dell'insegnante
non ha natura extracontrattuale bensì
contrattuale atteso che con l'accoglimento
della domanda di iscrizione si instaura
un vincolo negoziale dal quale sorge l'obbligo
di vigilare sull'incolumità degli
allievi.
Potrebbe la compagnia di assicurazioni,
in base a queste considerazioni, non coprire
la responsabilità civile dell'istituto
in casi del genere? Con qualche fondamento?
Assinews
risponde:
I casi di coesistenza di fattispecie di
responsabilità civile contrattuale
ed extracontrattuale sono molteplici:
per tutti, basta pensare al danno alla
persona causato dal personale medico.
Sappiamo che la responsabilità
civile trattata da una normale polizza
RC generale- come quella alla quale riteniamol
ei si riferisca – attiene alla lesione
dei cosiddetti “diritti assoluti”,
quali l’integrità psico-fisica
della persona ed il diritto di proprietà,
suscettibili di tutela risarcitoria “erga
omnes” nell’ambito dell’illecito
extracontrattuale.
Nel caso di specie, ancorché si
possa vertere in materia di responsabilità
nascente da contratto, visto il tipo di
danno riteniamo che la compagnia non abbia
motivo di negare la copertura assicurativa.
Naturalmente, nella valutazione della
responsabilità della scuola e/o
del personale scolastico, si dovrà
valutare in concreto – a seconda
del caso – l’apporto della
responsabilità del danneggiato
(se minore, dei suoi genitori) nella causazione
dell’evento dannoso.