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Quesito su responsabilità civile dell'insegnante (16/02/10)

Sono un intermediario ed ho come clienti numerosi istituti scolastici (con polizza infortuni e rct).
Il testo della copertura RCT facendo esplicito riferimento alla RC "ai sensi di legge" vale esclusivamente per le ipotesi di RC extracontrattuale e quindi rimane implicitamente esclusa la RC contrattuale. La Cassazione a sez. unite ha stabilito che nel caso di autolesione dell'allievo la resp.dell'istituto e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale atteso che con l'accoglimento della domanda di iscrizione si instaura un vincolo negoziale dal quale sorge l'obbligo di vigilare sull'incolumità degli allievi.
Potrebbe la compagnia di assicurazioni, in base a queste considerazioni, non coprire la responsabilità civile dell'istituto in casi del genere? Con qualche fondamento?


Assinews risponde:
I casi di coesistenza di fattispecie di responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale sono molteplici: per tutti, basta pensare al danno alla persona causato dal personale medico.
Sappiamo che la responsabilità civile trattata da una normale polizza RC generale- come quella alla quale riteniamol ei si riferisca – attiene alla lesione dei cosiddetti “diritti assoluti”, quali l’integrità psico-fisica della persona ed il diritto di proprietà, suscettibili di tutela risarcitoria “erga omnes” nell’ambito dell’illecito extracontrattuale.
Nel caso di specie, ancorché si possa vertere in materia di responsabilità nascente da contratto, visto il tipo di danno riteniamo che la compagnia non abbia motivo di negare la copertura assicurativa.
Naturalmente, nella valutazione della responsabilità della scuola e/o del personale scolastico, si dovrà valutare in concreto – a seconda del caso – l’apporto della responsabilità del danneggiato (se minore, dei suoi genitori) nella causazione dell’evento dannoso.

 

 

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