Quesito
su danni da eventi atmosferici (15/02/10)
Dopo una forte grandinata, un fabbricato
coperto in cotto, subisce notevoli danni
al tetto.
Essendo esclusi i danni da eventi atmosferici
ai fabbricati aperti da uno o più
lati, viene respinto l'indennizzo.
La presenza dell'estensione ai danni da
grandine agli elementi fragili, anche
a fabbricati aperti da uno o più
lati, viene considerata comunque priva
di effetto e quindi non operante, perchè
si sono danneggiati elementi non fragili
(coppi in cotto).
Non mi sembra condivisibile tale decisione.
Non capisco inoltre il principio ispiratore,
che esclude dalla clausola eventi atmosferici,
la rottura causata da grandine di elementi
che si sarebbero rotti comunque anche
in presenza di fabbricato chiuso su tutti
i lati.
Vi chiedo gentilmente un Vostro parere.
Assinews
risponde:
In effetti, qualche contraddizione c’è,
anche se per la verità la stragrande
maggioranza dei testi di polizza (anche
quelli in forma All Risks…all’italiana…)
prevede la formulazione citata nella domanda.
Tentiamo, nei limiti del possibile, una
spiegazione:
1) se è vero che i coppi in cotto
non sono “fragili”, è
però vero che la struttura aperta
del fabbricato lo rende particolarmente
vulnerabile all’azione degli eventi
atmosferici del tipo “ vento e grandine”:
essendo questa una circostanza nota e
la cui verificazione è altamente
probabile, conseguentemente l’assicuratore
esclude questa tipologia di danni;
2) l’estensione – a pagamento
- “danni da grandine ad elementi
fragili” viene solitamente rilasciata
con sottolimiti piuttosto modesti e con
franchigie o scoperti di una certa rilevanza,
motivo per cui l’entità dei
possibili indennizzi non preoccupa particolarmente
l’assicuratore.
Sarebbe senz’altro opportuno che
il mercato assicurativo riformulasse meglio
queste clausole, quantomeno per calibrare
il contenuto della garanzia rispetto all’esigenza
di tutelare effettivamente il patrimonio
dell’assicurato, specialmente per
quegli eventi la cui imprevedibilità
(vale a dire: bassa frequenza) ed entità
economica del danno (cioè: impatto
rilevante) assumono le caratteristiche
di un rischio effettivamente e convenientemente
assicurabile.