Quesito
su sinistro auto - mancata precedenza
(12/02/10)
Tempo fa su ASSINEWS era apparso un articolo
riguardante una sentenza della cassazione
in merito alla mancata precedenza in cui
si diceva (se non ricordiamo male) che,
chi omette di dare precedenza ha comunque
torto indipendentemente dal punto d’urto.
Dinamica: classico incrocio a 4 vie, semaforo
verde, il nostro gira a destra, la controparte
che sopraggiunge di fronte gira a sinistra;
si urtano spigolo anteriore sinistro il
nostro parte posteriore destra la controparte.
Il liquidatore sostiene che la controparte
era passata quasi completamente e quindi
non si può parlare di mancata precedenza.
Siccome fa resistenza a liquidare il nostro
assicurato, è possibile sapere il
nr. della sentenza e la data in modo da
poterla recuperare e sottoporla al liquidatore?
Assinews
risponde:
Le sentenze relativa alla mancata precedenza
sanciscono di fatto la presunzione del concorsa
di colpa fino a quando non si è stabilito
che anche l'avente diritto alla precedenza
abbia fatto il possibile per evitare l'incidente.
Citiamo ad esempio la sentenza n. 7109
del 6 aprile 2005 con la quale la Corte
di Cassazione ha ribadito che nel caso di
scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto
di responsabilità di uno dei conducenti
non comporta il superamento della presunzione
di colpa concorrente sancito dall'art. 2054
c.c. essendo a tal fine necessario accertare
in pari tempo che l'altro conducente si
sia pienamente uniformato alle norme sulla
circolazione e a quelle di comune prudenza
ed abbia fatto tutto il possibile per evitare
l'incidente, precisando che l'infrazione,
anche grave, come l'inosservanza del diritto
di precedenza, commessa da uno dei conducenti
non dispensa il giudice dal verificare anche
il comportamento dell'altro conducente al
fine di stabilire se, in rapporto alla situazione
di fatto accertata, sussista un concorso
di colpa nella determinazione dell'evento
dannoso.