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Quesito su rescindibilità polizze poliennali (09/02/10)

Rami elementari - Disdette polizze decennali
 
A seguito di variazione legislativa avvenuta il 15 agosto 2009 i nuovi termini sono i seguenti?
 
a) polizza con decorrenza successiva al 15/08/2009: trascorsi 5 anni?
 
b) polizza con decorrenza compresa tra il 2/4/2007 e il 15/08/2009: trascorsi 3 anni?
 
c) polizza con decorrenza antecedente il 02/04/2007: trascorsi i 5 anni?


Assinews risponde:
Innanzitutto una doverosa precisazione, non solo di carattere formale o terminologico: l’art. 1899 del codice civile – così come modificato dai vari provvedimenti intervenuti – non disciplina la “disdetta”, ma la validità del “recesso” anticipato rispetto alla scadenza contrattuale pattuita, intimato dall’assicurato (meglio: il contraente), oggi consentito col decorso di cinque anni, se il premio per tale polizza poliennale sia inferiore ad analoga polizza di durata annuale (in caso contrario, sempre oggi, la legge vieterebbe all’assicuratore di proporre una polizza poliennale).
Detto ciò:
- quanto esposto al punto a) della domanda è corretto, se rispetta la condizione di legge sopra esposta;
- per il punto b) della domanda, in applicazione del principio della legge vigente al momento della stipulazione del contratto, dovrebbe essere consentito il recesso;
- per il punto c) della domanda, sempre in applicazione del principio della legge vigente al momento della stipulazione del contratto, il caso rientrerebbe nel regime transitorio del “D.L. Bersani” e quindi, dovrebbe essere consentito il recesso annuale, a condizione che la polizza sia stata in vita per almeno 3 anni.

E’ doveroso tenere presente che allo stato, vista la recente introduzione della modifica normativa, non vi sono precedenti giurisprudenziali di riferimento che possano avvalorare le risposte sopra illustrate.

 

 

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