Quesito
su rescindibilità polizze poliennali
(09/02/10)
Rami elementari - Disdette polizze decennali
A seguito di variazione legislativa avvenuta
il 15 agosto 2009 i nuovi termini sono i seguenti?
a) polizza con decorrenza successiva al 15/08/2009:
trascorsi 5 anni?
b) polizza con decorrenza compresa tra il
2/4/2007 e il 15/08/2009: trascorsi 3 anni?
c) polizza con decorrenza antecedente il 02/04/2007:
trascorsi i 5 anni?
Assinews
risponde:
Innanzitutto una doverosa precisazione, non
solo di carattere formale o terminologico:
l’art. 1899 del codice civile –
così come modificato dai vari provvedimenti
intervenuti – non disciplina la “disdetta”,
ma la validità del “recesso”
anticipato rispetto alla scadenza contrattuale
pattuita, intimato dall’assicurato (meglio:
il contraente), oggi consentito col decorso
di cinque anni, se il premio per tale polizza
poliennale sia inferiore ad analoga polizza
di durata annuale (in caso contrario, sempre
oggi, la legge vieterebbe all’assicuratore
di proporre una polizza poliennale).
Detto ciò:
- quanto esposto al punto a) della domanda
è corretto, se rispetta la condizione
di legge sopra esposta;
- per il punto b) della domanda, in applicazione
del principio della legge vigente al momento
della stipulazione del contratto, dovrebbe
essere consentito il recesso;
- per il punto c) della domanda, sempre in
applicazione del principio della legge vigente
al momento della stipulazione del contratto,
il caso rientrerebbe nel regime transitorio
del “D.L. Bersani” e quindi, dovrebbe
essere consentito il recesso annuale, a condizione
che la polizza sia stata in vita per almeno
3 anni.
E’
doveroso tenere presente che allo stato, vista
la recente introduzione della modifica normativa,
non vi sono precedenti giurisprudenziali di
riferimento che possano avvalorare le risposte
sopra illustrate.