Quesito
su compatibilità a svolgere contemporaneamente
attività di intermediazione assicurativa
e altre attività (03/02/10)
Sono
un intermediario assicurativo che come molti
sta cercando di evolvere la propria attività
imprenditoriale per restare al passo con i tempi,
ma soprattutto ripristinare la redditività
perduta.
Quindi i miei quesiti sono sulla compatibilità
contemporanea di diverse attività per
le società che svolgono attività
di intermediazione.
- In termini di regolamento (sottointeso quindi
che deve essere d’accordo la mandante),
può un intermediario assicurativo svolgere
contemporaneamente l’attività di
commercio (esempio commercializzando antifurti
satellitari o altri prodotti collegati all’autovettura)
o altre attività?
- E una società di servizi informatici
può svolgere attività di intermediazione
se regolarmente iscritta in sezione E? L’attività
assicurativa deve essere accessoria al proprio
business principale o può essere equamente
importante?
Assinews
risponde:
Il codice delle assicurazioni private ed il
regolamento Isvap n. 5 non contemplano incompatibilità
fra l’esercizio di attività di
intermediazione assicurativa e lo svolgimento
di altre attività commerciali.
Gli unici divieti provengono dall’art.
46 del regolamento Isvap n. 5/2006, che non
consente di cumulare l’attività
di intermediario assicurativo con la carica
di amministratore, direttore generale, sindaco
o suo collaboratore ai sensi dell’art.
2403-bis del codice civile, responsabile della
funzione di internal auditing presso le imprese
di assicurazione preponenti, nonché dall’art.
8, primo comma, lett. b), che non consente agli
iscritti alle sez. A e B (agenti e broker) di
essere pubblici dipendenti a tempo pieno o a
tempo parziale, quando l’orario di lavoro
supera la metà di quello a tempo pieno.
Lo svolgimento di altra attività accanto
a quella dell’intermediazione assicurativa
potrebbe però essere di ostacolo alla
seconda, quando la prima determina un conflitto
di interessi con i contraenti delle assicurazioni
o con gli assicurati (cfr. art. 48 del regolamento
Isvap n. 5/2006).
Un eventuale ostacolo potrebbe anche derivare
allo svolgimento di attività di agente
di assicurazioni dall’Accordo Imprese-Agenti
2003, il cui art. 2 esige che l’attività
debba essere svolta in forma professionale,
ovvero in modo abituale e sistematico, ma questo
è semmai un ostacolo di natura esclusivamente
contrattuale.