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Quesito su compatibilità a svolgere contemporaneamente attività di intermediazione assicurativa e altre attività (03/02/10)

Sono un intermediario assicurativo che come molti sta cercando di evolvere la propria attività imprenditoriale per restare al passo con i tempi, ma soprattutto ripristinare la redditività perduta.
Quindi i miei quesiti sono sulla compatibilità contemporanea di diverse attività per le società che svolgono attività di intermediazione.

- In termini di regolamento (sottointeso quindi che deve essere d’accordo la mandante), può un intermediario assicurativo svolgere contemporaneamente l’attività di commercio (esempio commercializzando antifurti satellitari o altri prodotti collegati all’autovettura) o altre attività?

- E una società di servizi informatici può svolgere attività di intermediazione se regolarmente iscritta in sezione E? L’attività assicurativa deve essere accessoria al proprio business principale o può essere equamente importante?


Assinews risponde:
Il codice delle assicurazioni private ed il regolamento Isvap n. 5 non contemplano incompatibilità fra l’esercizio di attività di intermediazione assicurativa e lo svolgimento di altre attività commerciali.
Gli unici divieti provengono dall’art. 46 del regolamento Isvap n. 5/2006, che non consente di cumulare l’attività di intermediario assicurativo con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’art. 2403-bis del codice civile, responsabile della funzione di internal auditing presso le imprese di assicurazione preponenti, nonché dall’art. 8, primo comma, lett. b), che non consente agli iscritti alle sez. A e B (agenti e broker) di essere pubblici dipendenti a tempo pieno o a tempo parziale, quando l’orario di lavoro supera la metà di quello a tempo pieno.
Lo svolgimento di altra attività accanto a quella dell’intermediazione assicurativa potrebbe però essere di ostacolo alla seconda, quando la prima determina un conflitto di interessi con i contraenti delle assicurazioni  o con gli assicurati (cfr. art. 48 del regolamento Isvap n. 5/2006).
Un eventuale ostacolo potrebbe anche derivare allo svolgimento di attività di agente di assicurazioni dall’Accordo Imprese-Agenti 2003, il cui art. 2 esige che l’attività debba essere svolta in forma professionale, ovvero in modo abituale e sistematico, ma questo è semmai un ostacolo di natura esclusivamente contrattuale.

 

 

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