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Quesito sulla risarcibilità di un sinistro: danno da circolazione o da funzionamento? (25/01/10)

Il fatto: un nostro cliente in manovra di retromarcia caricava dei cassoni di mele sul pianale di un autocarro e mentre li spingeva con le pale del muletto agganciato al trattore per avvicinarli ad altri già caricati, questi ultimi schiacciavano il dito della controparte (proprietario dell'autocarro) che aveva la mano sul ianale dell'autocarro ma che il ns. cliente non poteva vedere in quanto nascosto dai cassoni già caricati.

Il cliente ha solo la polizza r.c. da circolazione e subito abbiamo riferito che il danno non era risarcibile in quanto trattasi di operatività e non circolazione; la compagnia di ctp sostiene invece che il sinistro è risarcibile su polizza R.C. auto. Abbiamo allora aperto il sinistro sulla polizza r.c. del trattore ed il ns. liquidatore l'ha respinto in quanto non risarcibile con tale garanzia.

Secondo voi di tratta di un danno da circolazione o da responsabilità civile dell'operatività dell'az. agricola?


Assinews risponde:
Sulla base della dottrina, della prassi e di parte della giurisprudenza, può considerarsi danno da funzionamento, quindi sinistro da aprire sulla polizza responsabilità civile diversi, quello provocato direttamente dal movimento di un organo della macchina, azionato al fine di compiere l’operazione cui è adibito il mezzo meccanico. Ad esempio: il danno a condutture sotterranee causato dall’escavatrice oppure il danno causato dal braccio meccanico durante il movimento rotazionale.
Può qualificarsi, invece, danno da circolazione ogni sinistro che si verifica con il veicolo in movimento anche se tale movimento è strumentale all’attività (esempio: mezzo che si muove all’interno dell’azienda per trasportare un carico da un capannone ad un altro).
Il problema sollevato riguarda, tuttavia, una fattispecie ancora più ambigua, ovvero il danno causato dallo spostamento della macchina eseguito durante il funzionamento.
Secondo la tesi prevalente in dottrina devono ritenersi escluse dalla circolazione (e quindi contestata l’operatività della polizza RCA) le fattispecie per le quali la circolazione/movimentazione del mezzo sia parte integrante e necessaria dell’attività di esercizio perché per svolgere l’attività il mezzo deve necessariamente muoversi. In tali casi, appare più corretto ritenere che il danno sia da funzionamento e quindi non garantito dalla polizza RCA, bensì da quella di responsabilità civile generale.
Nel caso concreto, sarebbe corretta l’impostazione data dall’agente in prima battuta e successivamente confermata dal liquidatore. Il sinistro si è verificato, infatti, durante una manovra di retromarcia del trattore finalizzata all’operazione di carico che il muletto stava effettuando.

Dall’esame della giurisprudenza, tuttavia, emergono dei dubbi. Recentemente la Cassazione (Sez. III Civ. sent. 316/2009) ha affermato che l’art. 1 L. 990/69 (oggi art. 122 D.Lgs. 205/2009 Codice delle assicurazioni) non prevede come presupposto per l’operare della garanzia che il veicolo sia utilizzato in un modo piuttosto che in un altro. Ad integrare il presupposto della copertura assicurativa è sufficiente che l’uso sia compiuto su strada di uso pubblico o su area equiparata. Nel caso affrontato dalla Cassazione, il veicolo era un’autogrù e la Corte ha ritenuto sufficiente ad integrare il presupposto di operatività della copertura assicurativa il fatto che essa si trovasse in sosta su strada di uso pubblico o su area equiparata, restando indifferente se durante la sosta essa operasse o meno quale macchina operatrice.

Rimane da approfondire, alla luce del revirement giurisprudenziale, la proponibilità dell’eccezione contrattuale, usualmente apposta, che esclude dalla garanzia i danni verificatisi durante le operazioni di carico/scarico merci con mezzi meccanici. Se, infatti, finora le operazioni di carico e scarico merci erano ritenute attività esulanti dall’assicurazione obbligatoria, alle quali poteva essere contrattualmente estesa la garanzia senza assoggettarla alla normativa relativa all’assicurazione obbligatoria per la circolazione stradale (Cass. 5146/1997), oggi, dopo che la Corte di Cassazione ha preso le distanze dal precedente orientamento (cfr. Cass. 8305/2008 e Cass. 316/2009), si deve ritenere che anche le operazioni di carico/scarico merci siano assoggettate alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria con la conseguenza che l’eventuale clausola che escluda la garanzia in caso di carico/scarico con mezzi meccanici non potrebbe essere validamente opposta al terzo danneggiato (ex art. 144 comma 2 C.d.A.), ma consentirebbe solo all’impresa la successiva azione di rivalsa verso l’assicurato.
Va precisato, tuttavia, che la sentenza 8305/2008 riguardava un veicolo fermo sulla pubblica via e che la sentenza 316/2009 si riferisce espressamente ai soli casi di circolazione in aree di uso pubblico o a queste equiparate.
Nel nostro quesito non è specificato ove siano avvenuti i fatti. Qualora il sinistro fosse avvenuto in area di uso pubblico o equiparata, varrebbero tutte le considerazioni sopra riportate.
D’altra parte, quand’anche il sinistro fosse avvenuto in area privata, l’eccezione sollevata dal liquidatore potrebbe essere censurata da un giudice. Infatti, al di là dell’obbligo di legge, quasi tutte le polizze RCA estendono contrattualmente la garanzia anche alla circolazione in area privata. In quest’ultimo caso, tuttavia, l’estensione della garanzia non parrebbe rientrare nella regolamentazione dell’assicurazione obbligatoria. Pertanto, a nostro avviso, oltre alla mancanza di azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione e all’inoperatività delle presunzioni di colpa di cui all’art. 2054 c.c., si potrebbe anche sostenere l’opponibilità al terzo danneggiato della eventuale esclusione dei danni subiti durante le operazioni di carico/scarico merci effettuate in area privata.

Il caso concreto potrà, dunque, essere correttamente impostato solo dopo un’attenta analisi delle condizioni contrattuali e delle circostanze di fatto.
Per quanto riguarda più in generale il danno da circolazione/funzionamento e le operazioni di carico/scarico merci, sarebbe auspicabile un intervento delle Sezioni Unite che dirima il contrasto tra i precedenti illustrati.

 

 

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