Quesito
sulla risarcibilità di un sinistro: danno da circolazione
o da funzionamento? (25/01/10)
Il
fatto: un nostro cliente in manovra di retromarcia caricava dei
cassoni di mele sul pianale di un autocarro e mentre li spingeva
con le pale del muletto agganciato al trattore per avvicinarli
ad altri già caricati, questi ultimi schiacciavano il dito
della controparte (proprietario dell'autocarro) che aveva la mano
sul ianale dell'autocarro ma che il ns. cliente non poteva vedere
in quanto nascosto dai cassoni già caricati.
Il cliente ha solo la polizza r.c. da circolazione e subito abbiamo
riferito che il danno non era risarcibile in quanto trattasi di
operatività e non circolazione; la compagnia di ctp sostiene
invece che il sinistro è risarcibile su polizza R.C. auto.
Abbiamo allora aperto il sinistro sulla polizza r.c. del trattore
ed il ns. liquidatore l'ha respinto in quanto non risarcibile
con tale garanzia.
Secondo voi di tratta di un danno da circolazione o da responsabilità
civile dell'operatività dell'az. agricola?
Assinews
risponde:
Sulla base della dottrina, della prassi e di parte della giurisprudenza,
può considerarsi danno da funzionamento, quindi sinistro
da aprire sulla polizza responsabilità civile diversi,
quello provocato direttamente dal movimento di un organo della
macchina, azionato al fine di compiere l’operazione cui
è adibito il mezzo meccanico. Ad esempio: il danno a condutture
sotterranee causato dall’escavatrice oppure il danno causato
dal braccio meccanico durante il movimento rotazionale.
Può qualificarsi, invece, danno da circolazione ogni sinistro
che si verifica con il veicolo in movimento anche se tale movimento
è strumentale all’attività (esempio: mezzo
che si muove all’interno dell’azienda per trasportare
un carico da un capannone ad un altro).
Il problema sollevato riguarda, tuttavia, una fattispecie ancora
più ambigua, ovvero il danno causato dallo spostamento
della macchina eseguito durante il funzionamento.
Secondo la tesi prevalente in dottrina devono ritenersi escluse
dalla circolazione (e quindi contestata l’operatività
della polizza RCA) le fattispecie per le quali la circolazione/movimentazione
del mezzo sia parte integrante e necessaria dell’attività
di esercizio perché per svolgere l’attività
il mezzo deve necessariamente muoversi. In tali casi, appare più
corretto ritenere che il danno sia da funzionamento e quindi non
garantito dalla polizza RCA, bensì da quella di responsabilità
civile generale.
Nel caso concreto, sarebbe corretta l’impostazione data
dall’agente in prima battuta e successivamente confermata
dal liquidatore. Il sinistro si è verificato, infatti,
durante una manovra di retromarcia del trattore finalizzata all’operazione
di carico che il muletto stava effettuando.
Dall’esame
della giurisprudenza, tuttavia, emergono dei dubbi. Recentemente
la Cassazione (Sez. III Civ. sent. 316/2009) ha affermato che
l’art. 1 L. 990/69 (oggi art. 122 D.Lgs. 205/2009 Codice
delle assicurazioni) non prevede come presupposto per l’operare
della garanzia che il veicolo sia utilizzato in un modo piuttosto
che in un altro. Ad integrare il presupposto della copertura assicurativa
è sufficiente che l’uso sia compiuto su strada di
uso pubblico o su area equiparata. Nel caso affrontato dalla Cassazione,
il veicolo era un’autogrù e la Corte ha ritenuto
sufficiente ad integrare il presupposto di operatività
della copertura assicurativa il fatto che essa si trovasse in
sosta su strada di uso pubblico o su area equiparata, restando
indifferente se durante la sosta essa operasse o meno quale macchina
operatrice.
Rimane
da approfondire, alla luce del revirement giurisprudenziale, la
proponibilità dell’eccezione contrattuale, usualmente
apposta, che esclude dalla garanzia i danni verificatisi durante
le operazioni di carico/scarico merci con mezzi meccanici. Se,
infatti, finora le operazioni di carico e scarico merci erano
ritenute attività esulanti dall’assicurazione obbligatoria,
alle quali poteva essere contrattualmente estesa la garanzia senza
assoggettarla alla normativa relativa all’assicurazione
obbligatoria per la circolazione stradale (Cass. 5146/1997), oggi,
dopo che la Corte di Cassazione ha preso le distanze dal precedente
orientamento (cfr. Cass. 8305/2008 e Cass. 316/2009), si deve
ritenere che anche le operazioni di carico/scarico merci siano
assoggettate alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria
con la conseguenza che l’eventuale clausola che escluda
la garanzia in caso di carico/scarico con mezzi meccanici non
potrebbe essere validamente opposta al terzo danneggiato (ex art.
144 comma 2 C.d.A.), ma consentirebbe solo all’impresa la
successiva azione di rivalsa verso l’assicurato.
Va precisato, tuttavia, che la sentenza 8305/2008 riguardava un
veicolo fermo sulla pubblica via e che la sentenza 316/2009 si
riferisce espressamente ai soli casi di circolazione in aree di
uso pubblico o a queste equiparate.
Nel nostro quesito non è specificato ove siano avvenuti
i fatti. Qualora il sinistro fosse avvenuto in area di uso pubblico
o equiparata, varrebbero tutte le considerazioni sopra riportate.
D’altra parte, quand’anche il sinistro fosse avvenuto
in area privata, l’eccezione sollevata dal liquidatore potrebbe
essere censurata da un giudice. Infatti, al di là dell’obbligo
di legge, quasi tutte le polizze RCA estendono contrattualmente
la garanzia anche alla circolazione in area privata. In quest’ultimo
caso, tuttavia, l’estensione della garanzia non parrebbe
rientrare nella regolamentazione dell’assicurazione obbligatoria.
Pertanto, a nostro avviso, oltre alla mancanza di azione diretta
nei confronti della compagnia di assicurazione e all’inoperatività
delle presunzioni di colpa di cui all’art. 2054 c.c., si
potrebbe anche sostenere l’opponibilità al terzo
danneggiato della eventuale esclusione dei danni subiti durante
le operazioni di carico/scarico merci effettuate in area privata.
Il
caso concreto potrà, dunque, essere correttamente impostato
solo dopo un’attenta analisi delle condizioni contrattuali
e delle circostanze di fatto.
Per quanto riguarda più in generale il danno da circolazione/funzionamento
e le operazioni di carico/scarico merci, sarebbe auspicabile un
intervento delle Sezioni Unite che dirima il contrasto tra i precedenti
illustrati.