Quesito
su rescindibilità polizze poliennali (18/01/10)
Ho
letto il vs. articolo “Un grande ritorno: le
polizze danni poliennali”, e vorrei sottoporvi
le seguenti riflessioni.
Come previsto dalla legge 23 luglio 2009 n.99 il contratto
dovrà prevedere una riduzione di premio in
presenza di un contratto poliennale.
- Prima osservazione: qualora il contratto avesse
durata triennale, quindi poliennale, l’assicurato
dovrà beneficiare dello sconto previsto dalla
legge?
La legge prevede che qualora il contratto
superi i 5 anni, l’assicurato, trascorso il
quinquennio, ha facoltà di recedere (ovvero
disdettare perché riservato solo all’assicurato)
dal contratto con preavviso di 60 giorni.
- Seconda osservazione: qualora il contratto avesse
durata inferiore o pari a 5 anni, l’assicurato
potrà recedere dal contratto con preavviso
di 60 giorni ad ogni annualità come previsto
dal decreto Bersani?
Ritengo sia clausola onerosa pertanto specificatamente
approvata.
In conclusione, suppongo, le disposizioni dell’Art.
1899 c.c. siano derogate soltanto qualora il contratto
sia superiore ai 5 anni, fermo restando che l’assicurato,
in presenza di contratti pari o inferiori al quinquennio,
possa avvalersi del decreto Bersani quindi recedere
annualmente dal contratto con preavviso di 60 gioni.
Inoltre ritengo che le norme soprariportate non possono
derogare l’istituto della rescissione e la risoluzione
che prevedono rispettivamente quanto segue:
- rescissione cioè l’anticipato scioglimento
del contratto,per difetto parziale ed iniziale della
causa e si può avere:
a) perché il contratto è stato da uno
dei contraenti concluso in stato di bisogno o di pericolo;
b) perché la sproporzione tra le prestazione
è tale che una di esse risulti superiore al
doppio del valore dell’altra.
- Risoluzione cioè l’anticipato scioglimento
del contratto per anomalie della causa nel caso di:
a) inadempimento di una delle parti;
b) sopravvenuta impossibilità di una prestazione;
c) eccessiva onerosità sopravvenuta (art.1467).
-
Relativamente all’art.1916 ritengo che l’assicuratore
possa esercitare il diritto di surrogazione entro
il termine di 2 anni (diritto derivante dal contratto
di assicurazione); invece l’assicurato possa
richiedere l’indennizzo nei confronti del responsabile
nel termine di 10 anni.
Assinews
risponde:
In realtà il testo di legge è molto
semplice in sintesi stabilisce:
L'assicuratore può proporre una assicurazione
poliennale, in alternativa alla polizza annuale, con
riduzione del premio. Se il contratto supera i 5 anni,
l'assicurato, trascorso il quinquennio, può
recedere con preavviso di 60 giorni.
Pertanto
la polizza, se ha una durata superiore a 1 anno deve
prevedere uno sconto per la durata.
La cosa non è vessatoria e pertanto non va
sottoscritta a parte in quanto è prevista da
uno specifico articolo di legge che dà facoltà
alle parti di concordare una durata poliennale in
cambio di uno sconto.
Se la durata supera i 5 anni è possibile recedere
dal contratto con preavviso di 60 gg alla scadenza
dei primi 5 anni.
Se la durata è inferiore ai 5 anni non si può
esercitare il predetto diritto di recesso.
La legge non ha efficacia retroattiva pertanto per
le polizze fatte prima della sua entrata in vigore
vale ancora la Bersani.