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Quesito su rescindibilità polizze poliennali (18/01/10)

Ho letto il vs. articolo “Un grande ritorno: le polizze danni poliennali”, e vorrei sottoporvi le seguenti riflessioni.
Come previsto dalla legge 23 luglio 2009 n.99 il contratto dovrà prevedere una riduzione di premio in presenza di un contratto poliennale.
- Prima osservazione: qualora il contratto avesse durata triennale, quindi poliennale, l’assicurato dovrà beneficiare dello sconto previsto dalla legge?
La legge prevede che qualora il contratto superi i 5 anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere (ovvero disdettare perché riservato solo all’assicurato) dal contratto con preavviso di 60 giorni.
- Seconda osservazione: qualora il contratto avesse durata inferiore o pari a 5 anni, l’assicurato potrà recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni ad ogni annualità come previsto dal decreto Bersani?
Ritengo sia clausola onerosa pertanto specificatamente approvata.
In conclusione, suppongo, le disposizioni dell’Art. 1899 c.c. siano derogate soltanto qualora il contratto sia superiore ai 5 anni, fermo restando che l’assicurato, in presenza di contratti pari o inferiori al quinquennio, possa avvalersi del decreto Bersani quindi recedere annualmente dal contratto con preavviso di 60 gioni. Inoltre ritengo che le norme soprariportate non possono derogare l’istituto della rescissione e la risoluzione che prevedono rispettivamente quanto segue:
- rescissione cioè l’anticipato scioglimento del contratto,per difetto parziale ed iniziale della causa e si può avere:
a) perché il contratto è stato da uno dei contraenti concluso in stato di bisogno o di pericolo;
b) perché la sproporzione tra le prestazione è tale che una di esse risulti superiore al doppio del valore dell’altra.
- Risoluzione cioè l’anticipato scioglimento del contratto per anomalie della causa nel caso di:
a) inadempimento di una delle parti;
b) sopravvenuta impossibilità di una prestazione;
c) eccessiva onerosità sopravvenuta (art.1467).

- Relativamente all’art.1916 ritengo che l’assicuratore possa esercitare il diritto di surrogazione entro il termine di 2 anni (diritto derivante dal contratto di assicurazione); invece l’assicurato possa richiedere l’indennizzo nei confronti del responsabile nel termine di 10 anni.

Assinews risponde:
In realtà il testo di legge è molto semplice in sintesi stabilisce:

L'assicuratore può proporre una assicurazione poliennale, in alternativa alla polizza annuale, con riduzione del premio. Se il contratto supera i 5 anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, può recedere con preavviso di 60 giorni.

Pertanto la polizza, se ha una durata superiore a 1 anno deve prevedere uno sconto per la durata.
La cosa non è vessatoria e pertanto non va sottoscritta a parte in quanto è prevista da uno specifico articolo di legge che dà facoltà alle parti di concordare una durata poliennale in cambio di uno sconto.
Se la durata supera i 5 anni è possibile recedere dal contratto con preavviso di 60 gg alla scadenza dei primi 5 anni.
Se la durata è inferiore ai 5 anni non si può esercitare il predetto diritto di recesso.
La legge non ha efficacia retroattiva pertanto per le polizze fatte prima della sua entrata in vigore vale ancora la Bersani.

 

 

 

 

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