Quesito
su disdetta nei termini di una polizza incendio vincolata
(07/01/10)
Se
la banca ritarda la comunicazione dello svincolo oltre la scadenza
del contratto, può la vecchia compagnia non ritenere
valida la disdetta?
Assinews
risponde:
Nei vincoli, di solito, è scritto espressamente che deve
essere notificata la disdetta all'ente vincolatario.
Nel vincolo ANIA è previsto anche il silenzio assenso.
Per cui la compagnia di assicurazione è tenuta a garantire
30gg di copertura dalla data di spedizione con raccomandata,
dopo di che si deduce dal testo di vincolo la disdetta è
valida.
TESTO
VINCOLO ANIA
La
presente polizza, è vincolata a tutti gli effetti a favore
del …………………………………………..
(in seguito denominato Istituto) con sede in ................,
creditore ipotecario e privilegiato in virtù dell'atto
di finanziamento in data .........., ricevuto dal notaio .....................................
rep. ........ e pertanto la Società assicuratrice si
obbliga a:
1. notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto;
2. non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con
il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso
si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello
designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;
3. pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza
del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro,
salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la
quietanza che questo ultimo rilascerà per l'importo versatogli
sarà pienamente liberatoria per la Società anche
nei confronti del Contraente;
4. notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera
raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale
mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione,
nei soli confronti dell'Istituto e fino a concorrenza del suo
credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data
di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla
data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio
Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare
il premio relativo a tale periodo; l'Istituto ha comunque la
facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio
dovuto;
5. notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che
menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
6. non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo
consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso
per sinistro a sensi delle C.G.A. e fatti salvi i diritti derivanti
alla Società dell'applicazione dell'art. 1898 C.C.