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Quesito su  disdetta nei termini di una polizza incendio vincolata (07/01/10)

Se la banca ritarda la comunicazione dello svincolo oltre la scadenza del contratto, può la vecchia compagnia non ritenere valida la disdetta?

Assinews risponde:
Nei vincoli, di solito, è scritto espressamente che deve essere notificata la disdetta all'ente vincolatario.
Nel vincolo ANIA è previsto anche il silenzio assenso. Per cui la compagnia di assicurazione è tenuta a garantire 30gg di copertura dalla data di spedizione con raccomandata, dopo di che si deduce dal testo di vincolo la disdetta è valida.

TESTO VINCOLO ANIA

La presente polizza, è vincolata a tutti gli effetti a favore del ………………………………………….. (in seguito denominato Istituto) con sede in ................, creditore ipotecario e privilegiato in virtù dell'atto di finanziamento in data .........., ricevuto dal notaio ..................................... rep. ........ e pertanto la Società assicuratrice si obbliga a:
1. notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto;
2. non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;
3. pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che questo ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;
4. notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto;
5. notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
6. non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro a sensi delle C.G.A. e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dell'applicazione dell'art. 1898 C.C.

 

 

 

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