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Quesito su disdetta polizze poliennali

Quesito N.1

Esempio: Contratto stipulato il 20/07/2004 e scadenza il 20/07/2014, se viene disdettata tramite raccomandata il 20 maggio 2007, è da ritenersi valida tale disdetta ( dato che non sono passati ancora interamente i 3 anni di decorrenza del contratto ) ?

Quesito N.2

Esempio: Contratto poliennale in tacito rinnovo: la disdetta deve essere inviata sempre secondo il decreto bersani ( 60 gg. ) o secondo i criteri delle condizioni di polizza in essere?

Quesito N.3

Esempio: Contratto stipulato il 30/03/2007 e scadenza il 30/03/2017, possibile disdetta 60 giorni prima entro il 30/03/2010 o indicare l'anno esatto?
Se sostituisco adeguando i massimali della polizza in essere nella data di maggio 2007, posso recedere con disdetta 60 giorni prima a maggio 2008?

Assinews risponde
:
Per giurisprudenza ormai consolidata, ai fini del rispetto dei termini di preavviso si fa riferimento alla data in cui la comunicazione viene spedita. Ciò per la disdetta. Non sappiamo, però, se anche per il recesso - che pur sempre é un atto unilaterale a carattere ricettizio - varrà il medesimo sistema o, al contrario, varrà il principio secondo il quale il termine decorre dalla data di ricevimento della comunicazione relativa.
Ciò premesso:

Quesito N. 1
Riteniamo che i tre anni di vigenza siano rispettati. Il rispetto dei tre anni di vigenza, a nostro parere, si deve conteggiare alla data in cui il recesso esplica i suoi effetti e non da quando la comunicazione viene inviata.

Quesito N. 2
Se il tacito rinnovo é di durata annuale, il contrtatto - non essendo (più) polieannale - si potrà risolvere inviando disdetta col preavviso stabilito in polizza. Se, al contrario, la taciota proproga é, come di consueto, biennale, allora vale quanto stabilito dal decreto Bersani.

Quesito N. 3
Risposta alla prima parte del quesito: sì, il recesso deve essere esercitato almeno 60 giorni prima del 30.3.2010.
Risposta alla seconda parte del quesito: riteniamo che la sostituzione della polizza con sedguamento dei massimali costituisca novazione, non potendosi considerare "accessorio" il massimale di garanzia. Di conseguenza, la risposta é negativa.

 

 

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