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Quesito su coassicurazione diretta (29/12/09)

Una società per azioni ha stipulato anni fa una polizza incendio rischi industriali il cui rischio è stato ripartito in più quote tra varie compagnie. Oggi la stessa scrive alla compagnia delegataria formulando disdetta invocando la "Bersani " ma solo per una delle quote, da noi gestita per la nostra mandante, e non già per la polizza in toto. A tal proposito vi chiediamo:

1) Può ritenersi valida la disdetta formulata dalla società contraente solo per una quota e, quindi, per una porzione della polizza?
2) Può una società invocare l'applicazione della " Bersani " pur non essendole riconosciuto lo status di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206 del 6 Ottobre 2005 - Codice del Consumo?


Assinews risponde:
L'ipotesi da lei delineata è disciplinata dall'art. 1911 del c.c. sulla coassicurazione diretta e dalla normativa inerente alla disdetta di polizze poliennali così come modificate dalla Bersani.
La normativa fa sempre esplicito riferimento al diritto dell'intero contratto e non ad una quota di esso. Ciò nonostante è prassi consolidata riconoscere al singolo coassicuratore che partecipa in quota di poter disdettare la propria partecipazione al rischio in proporzione, senza che il contratto venga meno. Secondo noi per analogia dovrebbe essere riconosciuto lo stesso diritto anche all'assicurato onde evitare disparità di diritti e di trattamento.

 

 

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