Quesito
su coassicurazione diretta (29/12/09)
Una
società per azioni ha stipulato
anni fa una polizza incendio rischi
industriali il cui rischio è
stato ripartito in più quote
tra varie compagnie. Oggi la stessa
scrive alla compagnia delegataria
formulando disdetta invocando la "Bersani
" ma solo per una delle quote,
da noi gestita per la nostra mandante,
e non già per la polizza in
toto. A tal proposito vi chiediamo:
1)
Può ritenersi valida la disdetta
formulata dalla società contraente
solo per una quota e, quindi, per
una porzione della polizza?
2) Può una società invocare
l'applicazione della " Bersani
" pur non essendole riconosciuto
lo status di consumatore ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206 del
6 Ottobre 2005 - Codice del Consumo?
Assinews
risponde:
L'ipotesi da lei delineata è
disciplinata dall'art. 1911 del c.c.
sulla coassicurazione diretta e dalla
normativa inerente alla disdetta di
polizze poliennali così come
modificate dalla Bersani.
La normativa fa sempre esplicito riferimento
al diritto dell'intero contratto e
non ad una quota di esso. Ciò
nonostante è prassi consolidata
riconoscere al singolo coassicuratore
che partecipa in quota di poter disdettare
la propria partecipazione al rischio
in proporzione, senza che il contratto
venga meno. Secondo noi per analogia
dovrebbe essere riconosciuto lo stesso
diritto anche all'assicurato onde
evitare disparità di diritti
e di trattamento.