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Quesito su mancato pagamento del premio RCA (21/12/09)

Desidererei avere un  parere su quanto sta accadendo ad un mio caro conoscente, che non avendo dato disdetta della propria polizza r.c. auto con il preavviso di 15 giorni,  ritenendosi in  diritto di fare ciò per non aver  ricevuto a casa nessuna comunicazione circa  il premio di rinnovo o l'attestazione del proprio stato di rischio (ques'ultimo documento  lo ha ritirato presso l'agenzia,  in concomitanza della scadenza di polizza  e sotto forma di duplicato), si vede recapitare a casa una citazione in giudizio con udienza, perchè gli viene contestato il mancato pagamento del premio di rinnovo annuale.

Assinews risponde:
L'art. 172 del codice delle assicurazioni prevede quanto segue:
1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso più favorevole al contraente.
Questo vuol dire che:
- qualora le condizioni contrattuali non prevedano l'invio della disdetta (condizioni più favorevoli per il contraente, comma 3);
- qualora le tariffe, al netto delle variazioni subite per effetto delle regole evolutive (evoluzione della classe di merito nel caso di contratto stipulato con forma tariffa Bonus/Malus) subiscano un aumento superiore all'inflazione programmata (nel 2009 fissata all'1,5%)
il contraente ha l'obbligo di inviare disdetta almeno 15 giorni prima tramite telefax o raccomandata.

Il mancato ricevimento della comunicazione di cui al Regolamento ISVAP n. 4, non "esonera" il contraente da quanto previsto contrattualmente.

 

 

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