Quesito
su mancato pagamento del premio RCA
(21/12/09)
Desidererei
avere un parere su quanto sta
accadendo ad un mio caro conoscente, che
non avendo dato disdetta della propria
polizza r.c. auto con il preavviso di
15 giorni, ritenendosi in diritto
di fare ciò per non aver ricevuto
a casa nessuna comunicazione circa il
premio di rinnovo o l'attestazione del
proprio stato di rischio (ques'ultimo
documento lo ha ritirato presso
l'agenzia, in concomitanza della
scadenza di polizza e sotto forma
di duplicato), si vede recapitare a casa
una citazione in giudizio con udienza,
perchè gli viene contestato il
mancato pagamento del premio di rinnovo
annuale.
Assinews
risponde:
L'art. 172 del codice delle assicurazioni
prevede quanto segue:
1. In caso di variazioni tariffarie, escluse
quelle connesse all'applicazione di regole
evolutive nelle varie formule tariffarie,
superiori al tasso programmato di inflazione,
il contraente può recedere dall'assicurazione
mediante comunicazione da effettuarsi
con raccomandata con avviso di ricevimento
o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax,
inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario
presso il quale è stata stipulata
la polizza entro il giorno di scadenza
del contratto. In tal caso non si applica
a favore del contraente il termine di
tolleranza previsto dall'articolo 1901,
secondo comma, del codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma
1, la disdetta del contratto è
inviata a mezzo telefax o raccomandata
almeno quindici giorni prima della data
di scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo
sono derogabili esclusivamente in senso
più favorevole al contraente.
Questo vuol dire che:
- qualora le condizioni contrattuali non
prevedano l'invio della disdetta (condizioni
più favorevoli per il contraente,
comma 3);
- qualora le tariffe, al netto delle variazioni
subite per effetto delle regole evolutive
(evoluzione della classe di merito nel
caso di contratto stipulato con forma
tariffa Bonus/Malus) subiscano un aumento
superiore all'inflazione programmata (nel
2009 fissata all'1,5%)
il contraente ha l'obbligo di inviare
disdetta almeno 15 giorni prima tramite
telefax o raccomandata.
Il mancato ricevimento della comunicazione
di cui al Regolamento ISVAP n. 4, non
"esonera" il contraente da quanto
previsto contrattualmente.