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Quesito su attività di promozione di contratti e riscossione dei premi da parte di associazione (09/12/09)

In seguito ad una convenzione, il presidente di una associazione, mi richiede la possibilità di farsi rilasciare loro direttamente i pagamenti delle polizze (con assegno non trasferibile intestato all'agenzia) e successivamente provvedere al loro ritiro in agenzia contestualmente al versamento degli assegni, fare firmare le polizze agli associati e restituirmele.
Preciso che lo statuto dell'associazione, prevede ampia delega al presedente da parte degli associati, per rappresentarli in tutte le operazioni commerciali.
Preciso altresì che lo scambio di tutte le polizze avverrà in busta chiusa e che il servizio viene svolto gratuitamente dall'associazione e che l'agenzia non riconosce alcun aggio, a nessun titolo.


Assinews risponde:
La domanda non brilla per chiarezza. Se abbiamo capito bene esiste un’associazione, la quale per effetto di una convenzione in corso con la compagnia o con il suo agente promuove la conclusione di contratti di assicurazione presso i propri associati. Contraenti dei contratti di assicurazione sono gli associati e non l’associazione.
In altre parole non si tratta di una polizza collettiva ove contraente è l’associazione e assicurati sono gli associati.
L’attività dell’associazione consisterebbe nel raccogliere i pagamenti dei premi a mezzo assegni non trasferibili intestati all’agenzia, nel farli pervenire a quest’ultima e nel ritirare da essa le polizze in busta chiusa da consegnare agli associati con l’invito ivi contenuto a sottoscriverle, a trattenere l’originale (che devrebbe essere già quietanzato dall’agente) ed a restituire le copie all’agenzia (direttamente o tramite l’associazione, alternativa che andrebbe chiarita).
Se così stanno le cose, va subito evidenziato che l’attività di promozione di contratti di assicurazione e la riscossione dei premi (anche se con assegni intestati all’agenzia) è attività di intermediazione assicurativa (cfr. art. 106 cod. ass. private), la quale, se svolta all’esterno dei locali dell’agenzia, obbliga l’agente all’iscrizione dell’associazione e della persona fisica addetta a tale attività nella sez. E del RUI.
Va però osservato che l’art. 2, 1° comma, lett. p) del regolamento ISVAP n. 5/2006 definisce intermediari le persone fisiche o le società (n.d.r.: riconosciute o non riconosciute quindi come ad esempio le associazioni) … che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa, cosicché, ragionando a contrario, si dovrebbe supporre che chi svolge l’attività a titolo gratuito non svolge attività di intermediazione assicurativa in senso proprio e, quindi, non sarebbe soggetto all’obbligo di iscrizione al RUI. L’uso del condizionale è tuttavia d’obbligo, perché il ragionamento contrario non fa parte del contenuto letterale della norma citata.
Personalmente, ma senza responsabilità, saremmo propensi a ritenere che se l’associazione non percepisce compenso alcuno, non si è in presenza di attività di intermediazione. Annotiamo che gli assegni secondo regolamento non devono essere intestati all’agenzia, bensì o alla compagnia o al titolare dell’agenzia (persona fisica o società) in veste di agente della compagnia.

 

 

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