Quesito
su attività di promozione di contratti
e riscossione dei premi da parte di associazione
(09/12/09)
In
seguito ad una convenzione, il presidente di una
associazione, mi richiede la possibilità
di farsi rilasciare loro direttamente i pagamenti
delle polizze (con assegno non trasferibile intestato
all'agenzia) e successivamente provvedere al loro
ritiro in agenzia contestualmente al versamento
degli assegni, fare firmare le polizze agli associati
e restituirmele.
Preciso che lo statuto dell'associazione, prevede
ampia delega al presedente da parte degli associati,
per rappresentarli in tutte le operazioni commerciali.
Preciso altresì che lo scambio di tutte
le polizze avverrà in busta chiusa e che
il servizio viene svolto gratuitamente dall'associazione
e che l'agenzia non riconosce alcun aggio, a nessun
titolo.
Assinews
risponde:
La domanda non brilla per chiarezza. Se abbiamo
capito bene esiste un’associazione, la quale
per effetto di una convenzione in corso con la
compagnia o con il suo agente promuove la conclusione
di contratti di assicurazione presso i propri
associati. Contraenti dei contratti di assicurazione
sono gli associati e non l’associazione.
In altre parole non si tratta di una polizza collettiva
ove contraente è l’associazione e
assicurati sono gli associati.
L’attività dell’associazione
consisterebbe nel raccogliere i pagamenti dei
premi a mezzo assegni non trasferibili intestati
all’agenzia, nel farli pervenire a quest’ultima
e nel ritirare da essa le polizze in busta chiusa
da consegnare agli associati con l’invito
ivi contenuto a sottoscriverle, a trattenere l’originale
(che devrebbe essere già quietanzato dall’agente)
ed a restituire le copie all’agenzia (direttamente
o tramite l’associazione, alternativa che
andrebbe chiarita).
Se così stanno le cose, va subito evidenziato
che l’attività di promozione di contratti
di assicurazione e la riscossione dei premi (anche
se con assegni intestati all’agenzia) è
attività di intermediazione assicurativa
(cfr. art. 106 cod. ass. private), la quale, se
svolta all’esterno dei locali dell’agenzia,
obbliga l’agente all’iscrizione dell’associazione
e della persona fisica addetta a tale attività
nella sez. E del RUI.
Va però osservato che l’art. 2, 1°
comma, lett. p) del regolamento ISVAP n. 5/2006
definisce intermediari le persone fisiche o le
società (n.d.r.: riconosciute o non riconosciute
quindi come ad esempio le associazioni) …
che svolgono a titolo oneroso
l’attività di intermediazione assicurativa,
cosicché, ragionando a contrario, si dovrebbe
supporre che chi svolge l’attività
a titolo gratuito non svolge attività di
intermediazione assicurativa in senso proprio
e, quindi, non sarebbe soggetto all’obbligo
di iscrizione al RUI. L’uso del condizionale
è tuttavia d’obbligo, perché
il ragionamento contrario non fa parte del contenuto
letterale della norma citata.
Personalmente, ma senza responsabilità,
saremmo propensi a ritenere che se l’associazione
non percepisce compenso alcuno, non si è
in presenza di attività di intermediazione.
Annotiamo che gli assegni secondo regolamento
non devono essere intestati all’agenzia,
bensì o alla compagnia o al titolare dell’agenzia
(persona fisica o società) in veste di
agente della compagnia.