Quesito
su modalità di disdetta (04/12/09)
Il
nuovo codice delle assicurazioni è ispirato
alla tutela del consumatore, tanto che viene riconosciuto
da più parti lo sforzo del legislatore nel
fare in modo che "la parte debole" (assicurato)
sia sufficientemente protetta nei confronti della
"parte forte" cioè quella dell'assicuratore.
A proposito dell'interpretazione autentica dell'art.172,
non vi è dubbio che il diritto di recesso
dal contratto rc auto possa essere esercitato dall'assicurato
anche a mezzo telefax.
Il secondo comma dello stesso articolo, invece parla
in modo più generico del contratto di assicurazione
ed addirittura il 3 comma dice che in ogni caso
si applicano le norme più favorevoli al contraente.
La domanda è, ma per ciò che attiene
la disdetta di una polizza diversa da quella auto,
infortuni, casa, insomma rami elementari, possibile
che il contraente debba seguire alla lettera le
condizioni di assicurazione che spesso prevedono
che la disdetta stessa debba avvenire con lettera
raccomandata a.r.???
A me sembra strano che non ci sia una norma che
possa equiparare la raccomandata al fax oppure alla
lettera presentata nei termini presso l'agenzia.
siamo ormai nell'era della comunicazione veloce!!
la manifestazione di volontà del contraente
mi pare chiara in tutti i casi, anche perché,
aggiungo ci sono anche casi particolari, persone
anziane, malati, disabili, che non possono materialmente
andare alla posta a fare la raccomandata.!!
Questo assunto mi pare sia in palese contrasto con
quanto previsto dal legislatore e con lo spirito
che esso ha voluto imprimere alla nuova riforma.
Assinews
risponde:
L'art. 172 "Diritto di recesso" rientra
nel titolo XII - Norme relative ai contratti di
assicurazione - capo II - assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
pertanto non c'è alcun dubbio che il riferimento
delle modalità e dei termini di invio della
disdetta è relativo alla RCA. Il comma 3
inoltre indica che qualsiasi norma relativa al recesso
differente da quanto indicato da tale articolo può
essere solo più favorevole al cliente, ma
sempre relativamente al ramo RCA.
Per quanto riguarda gli altri rami il contraente
deve quindi attenersi scrupolosamente a quanto previsto
dal contratto sottoscritto.
La raccomandata a mano può essere a tutti
gli effetti equiparata alla raccomandata A.R., ovviamente
se si è in possesso di una copia timbrata
e con la data di ricezione del destinatario.