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Quesito su modalità di disdetta (04/12/09)

Il nuovo codice delle assicurazioni è ispirato alla tutela del consumatore, tanto che viene riconosciuto da più parti lo sforzo del legislatore nel fare in modo che "la parte debole" (assicurato) sia sufficientemente protetta nei confronti della "parte forte" cioè quella dell'assicuratore.
A proposito dell'interpretazione autentica dell'art.172, non vi è dubbio che il diritto di recesso dal contratto rc auto possa essere esercitato dall'assicurato anche a mezzo telefax.
Il secondo comma dello stesso articolo, invece parla in modo più generico del contratto di assicurazione ed addirittura il 3 comma dice che in ogni caso si applicano le norme più favorevoli al contraente.
La domanda è, ma per ciò che attiene la disdetta di una polizza diversa da quella auto, infortuni, casa, insomma rami elementari, possibile che il contraente debba seguire alla lettera le condizioni di assicurazione che spesso prevedono che la disdetta stessa debba avvenire con lettera raccomandata a.r.???
A me sembra strano che non ci sia una norma che possa equiparare la raccomandata al fax oppure alla lettera presentata nei termini presso l'agenzia. siamo ormai nell'era della comunicazione veloce!! la manifestazione di volontà del contraente mi pare chiara in tutti i casi, anche perché, aggiungo ci sono anche casi particolari, persone anziane, malati, disabili, che non possono materialmente andare alla posta a fare la raccomandata.!!
Questo assunto mi pare sia in palese contrasto con quanto previsto dal legislatore e con lo spirito che esso ha voluto imprimere alla nuova riforma.


Assinews risponde:
L'art. 172 "Diritto di recesso" rientra nel titolo XII - Norme relative ai contratti di assicurazione - capo II - assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, pertanto non c'è alcun dubbio che il riferimento delle modalità e dei termini di invio della disdetta è relativo alla RCA. Il comma 3 inoltre indica che qualsiasi norma relativa al recesso differente da quanto indicato da tale articolo può essere solo più favorevole al cliente, ma sempre relativamente al ramo RCA.
Per quanto riguarda gli altri rami il contraente deve quindi attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal contratto sottoscritto.
La raccomandata a mano può essere a tutti gli effetti equiparata alla raccomandata A.R., ovviamente se si è in possesso di una copia timbrata e con la data di ricezione del destinatario.

 

 

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