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Quesito
sulle garanzie assicurative a tutela degli acquirenti degli immobili
da costruire
"Se
una impresa edile costruisce un edificio per abitazione avendo richiesto
il permesso di costruire dopo il luglio 2005 e quindi la vendita
immobiliare è soggetta alla legge 210/2004, il costruttore
è sempre tenuto a rilasciare all'acquirente la fideiussione
e la "decennale postuma" ?
Mi è stato detto che tale obbligo nasce solo nel caso in
cui l'impresa abbia ricevuto degli acconti sul il prezzo finale,
mentre se l'abitazione viene venduta con il certificato di agibilità
senza che l'impresa abbia ricevuto acconti o caparre, non sono operanti
gli obblighi previsti dalla legge 210/2004.
E' esatto?"
Assinews
risponde:
Innanzitutto va precisato che l'obbligo a carico dell'impresa o
della cooperativa edilizia è in vigore per gli immobili per
i quali il relativo permesso di costruire sia stato richiesto dopo
il 21 luglio 2005, data di entrata in vigore del decreto legislativo
20 giugno 2005, n. 122, emanato in virtù della legge delega
2 agosto 2004 , n. 210.
La rubrica (o titolo) delle due leggi, nonché ovviamente
il loro contenuto, specificano che la loro finalità è
la tutela dei "diritti patrimoniali degli acquirenti degli
immobili da costruire", ed è quindi evidente la non
applicabilità delle prescrizioni relative alla fideiussione
e alla "decennale postuma" nel caso in cui l'immobile
venga venduto a costruzione ultimata e, come precisa il lettore,
"con il certificato di agibilità".
L'art. 1 del citato D. L.vo 122/2005 così definisce gli "immobili
da costruire": "gli immobili per i quali sia stato richiesto
il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui
costruzione non risulti essere stata ultimata, versando in stadio
tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità".
Ne consegue che non è il versamento di una o più somme
di denaro a qualunque titolo (caparra, acconto, ecc.) da parte dell'acquirente
al costruttore - venditore a far sorgere in capo a questi l'obbligo
di prestare le garanzie assicurative a favore del primo, bensì
lo stato dell'immobile al momento in cui si sono incontrate le volontà
delle due parti.
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