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Quesito su rapporto agenti-subagenti - vincolo di esclusiva (01/12/09)

Siamo degli agenti e nel riassumere (a seguito della costituzione di nuova società) dei subagenti, prendendo spunto dal contratto del sindacato nazionale agenti, inseriamo la clausola di esclusiva perché la politica della nostra agenzia è di monomandato.

Ora un subagente si iscrive a nostra insaputa come plurimandatario con un'altra agenzia: non avendo mai firmato il mandato come possiamo agire?
Il subagente messo alle strette (o noi o loro) se n’è andato ma non dà le dimissioni, anzi, le vuole da noi. Possiamo scrivere sulla lettera che la nostra decisione di allontanarlo è dovuta alla mancata firma dei nostro mandato?


Assinews risponde:
Il D.L. 4.7.2006, n. 223 convertito con modificazioni nella L. 4.8.2006, n. 248 prevedeva che le clausole contrattuali che impegnano in esclusiva uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative … sono nulle secondo quanto previsto dall’art. 1418 del codice civile (n.d.r.: in quanto contrarie alla legge). Le clausole sottoscritte prima di entrata in vigore di questa legge (ma non mi sembra questo il caso, mancando fra le parti un contratto scritto) venivano fatte salve fino al 1° gennaio 2008, dopodiché decadevano.
Il D.L. 31.1.2007, n. 7 con l’art. 5 ha esteso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (n.d.r. avvenuta entro il mese successivo) il divieto di esclusiva a tutti i rami danni.

Quanto al fatto che il subagente … se ne sia andato, questa è locuzione non contemplata nei rapporti di subagenzia. L’Isvap esige che i collaboratori dell’agente, oltre ad essere iscritti preventivamente ad opera di costui nella Sez. E del RUI, pena l’impossibilità legale di adibirli ad attività di intermediazione assicurativa, abbiano in atto un contratto di collaborazione scritto nel quale, oltre ad essere stabiliti gli obblighi contrattuali delle parti, sia contemplato anche l’obbligo dell’iscritto in sez. E di attenersi alla regole di comportamento previste dal codice delle assicurazioni private e dal regolamento ISVAP n. 5./2006 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Orbene, se questo subagente non collabora più, anzitutto è obbligo dell’agente di comunicare all’ISVAP entro 10 giorni la data di interruzione del rapporto, data da assumersi in corrispondenza con quella di una lettera raccomandata da indirizzarsi dall’agente al subagente con la quale gli si notifica la cessazione del rapporto, adottando come causale il venir meno, ad esempio, della sua attività produttiva (evidentemente non quella impossibile di essere venuto meno all’obbligo di esclusiva).

 

 

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