Quesito
su rapporto agenti-subagenti - vincolo di esclusiva
(01/12/09)
Siamo
degli agenti e nel riassumere (a seguito della costituzione
di nuova società) dei subagenti, prendendo spunto
dal contratto del sindacato nazionale agenti, inseriamo
la clausola di esclusiva perché la politica della
nostra agenzia è di monomandato.
Ora un subagente si iscrive a nostra insaputa come plurimandatario
con un'altra agenzia: non avendo mai firmato il mandato
come possiamo agire?
Il subagente messo alle strette (o noi o loro) se n’è
andato ma non dà le dimissioni, anzi, le vuole
da noi. Possiamo scrivere sulla lettera che la nostra
decisione di allontanarlo è dovuta alla mancata
firma dei nostro mandato?
Assinews
risponde:
Il D.L. 4.7.2006, n. 223 convertito con modificazioni
nella L. 4.8.2006, n. 248 prevedeva che le clausole
contrattuali che impegnano in esclusiva uno o più
agenti assicurativi o altro distributore di servizi
assicurativi relativi al ramo responsabilità
civile auto ad una o più compagnie assicurative
… sono nulle secondo quanto previsto dall’art.
1418 del codice civile (n.d.r.: in quanto contrarie
alla legge). Le clausole sottoscritte prima di entrata
in vigore di questa legge (ma non mi sembra questo il
caso, mancando fra le parti un contratto scritto) venivano
fatte salve fino al 1° gennaio 2008, dopodiché
decadevano.
Il D.L. 31.1.2007, n. 7 con l’art. 5 ha esteso
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
(n.d.r. avvenuta entro il mese successivo) il divieto
di esclusiva a tutti i rami danni.
Quanto al fatto che il subagente … se ne sia andato,
questa è locuzione non contemplata nei rapporti
di subagenzia. L’Isvap esige che i collaboratori
dell’agente, oltre ad essere iscritti preventivamente
ad opera di costui nella Sez. E del RUI, pena l’impossibilità
legale di adibirli ad attività di intermediazione
assicurativa, abbiano in atto un contratto di collaborazione
scritto nel quale, oltre ad essere stabiliti gli obblighi
contrattuali delle parti, sia contemplato anche l’obbligo
dell’iscritto in sez. E di attenersi alla regole
di comportamento previste dal codice delle assicurazioni
private e dal regolamento ISVAP n. 5./2006 e successive
modificazioni e/o integrazioni.
Orbene, se questo subagente non collabora più,
anzitutto è obbligo dell’agente di comunicare
all’ISVAP entro 10 giorni la data di interruzione
del rapporto, data da assumersi in corrispondenza con
quella di una lettera raccomandata da indirizzarsi dall’agente
al subagente con la quale gli si notifica la cessazione
del rapporto, adottando come causale il venir meno,
ad esempio, della sua attività produttiva (evidentemente
non quella impossibile di essere venuto meno all’obbligo
di esclusiva).