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Quesito su risarcibilità di sinistro mediante copertura all risks (26/11/09)

Descrizione dei fatti: in data x un autocarro di proprietà della contraente (e non assicurato con altre coperture oltre a quella obbligatoria per legge) si trovava in località xxxx (una delle ubicazioni del rischio indicate in polizza) una discarica, per scaricare la terra che aveva trasportato. Durante la fase di scarico del materiale l' autocarro si ribaltava sul suo fianco, riportando danni al trattore stradale ed al relativo rimorchio. Tengo a precisare che l'autocarro si trovava in una delle ubicazioni del rischio indicate in polizza e che il danno non è avvenuto durante la circolazione ma, durante le operazioni di scarico del materiale trasportato.

A vostro parere in base a quanto previsto dalle C.G.A. sotto riportate il sinistro rientra in garanzia? Se siete di parere negativo vorrei conoscere la vostra motivazione.

PARTITE ASSICURATE:
Complesso di fabbricati e attigua pensilina, per Euro
In essi e/o all'aperto negli spazi di pertinenza dell'Azienda e della cava:
Macchinario, attrezzatura e arredamento, per Euro
Pale meccaniche, escavatori, rimorchi per trasporto cingolati, attrezzature varie di cantiere, in opera e/o semplice deposito, automezzi intestati al P.R.A. a nome della Ditta Contraente e non altrimenti assicurati per rischi coperti dalla presente polizza, in semplice deposito sottotetto e/o all'aperto negli spazi di pertinenza dell'Azienda in semplice rimessa anche in ubicazioni diverse, purchè entro i confini dell'Europa, per Euro

CONDIZIONI DI POLIZZA
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS INCENDIO

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato tutti i danni materiali causati alle cose assicurate nelle ubicazioni indicate in polizza, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, degli Amministratori dei Locatari o di chi è autorizzato dalla Contraente ad operare all’interno o all’esterno dei complessi assicurati, salvo quanto escluso.
Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato e da terzi e/o dipendenti allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2 – Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per:
a. i danni verificatisi in occasione di:
- atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- maremoto, terremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- trasporto e/o movimentazione, al di fuori dell’area di pertinenza aziendale, delle cose assicurate, ad eccezione dei collegamenti tra i vari reparti posti nello stabilimento della Contraente e/o dell’Assicurato ubicati nel territorio del comune di xxxxxxx;
salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
b. i danni di:
- furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;
- crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- guasti o rotture meccanici, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, contaminazione, inquinamento, deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di prodotto;
semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
c. i danni causati da o dovuti a:
- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- umidità, brina e condensa, siccità, animali o vegetali in genere;
- sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
- ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati, macchinari ed impianti;
- difetti noti all’Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- errori di progettazione o calcolo;
- montaggio o smontaggio di impianti o costruzione o demolizione di fabbricati;
sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- dolo dell’Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 3 - Cose escluse dall’assicurazione
- beni in leasing e apparecchiature elettroniche assicurati con polizza separata;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l’attività assicurata), collezioni e oggetti d’arte di valore singolo superiore ad Euro 5.000,00;
- boschi, coltivazioni, animali in genere ed il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza;
- merci caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi se garantite da specifica polizza;
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A. se altrimenti assicurati.

Art. 4 - Delimitazioni di garanzia
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro e per qualsiasi danno, dell’importo indicato nella “Scheda di polizza”, salvo quanto diversamente di seguito precisato:

1. Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli:
a. causati da usura o da carenza di manutenzione;
b. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione;
c. verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
d. dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

2. Relativamente a “macchinario, attrezzatura arredamento” si intendono assicurate fino a concorrenza di Euro 100.000,00 e fermo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile macchinari ed impianti in deposito e/o in uso e/o riparazione presso terzi e/o Società controllate e/o controllanti, in ubicazione diversa da quelle dichiarate, purché entro il territorio dell’Europa in fabbricati costruiti e coperti prevalentemente in materiali incombustibili.


Assinews risponde:
La polizza ha un testo che può indurre in confusione. Da una parte tra le partite di polizza vengono assicurati mezzi iscritti al PRA e relativi rimorchi. Successivamente nell'articolo 3, cose escluse, detti mezzi vengono lasciati fuori dalla copertura assicurativa. Non ci stupisce pertanto se un perito o un liquidatore in prima battuta respinga il sinistro. In questi casi lo fanno sempre. Il codice civile viene però in soccorso all'assicurato. Quando una clausola è di dubbia interpretazione va interpretata a favore della parte che ha aderito al contratto. Quindi il sinistro è risarcibile.

 

 

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