Quesito
su risarcibilità di sinistro mediante copertura
all risks (26/11/09)
Descrizione
dei fatti: in data x un autocarro di proprietà della
contraente (e non assicurato con altre coperture oltre a
quella obbligatoria per legge) si trovava in località
xxxx (una delle ubicazioni del rischio indicate in polizza)
una discarica, per scaricare la terra che aveva trasportato.
Durante la fase di scarico del materiale l' autocarro si
ribaltava sul suo fianco, riportando danni al trattore stradale
ed al relativo rimorchio. Tengo a precisare che l'autocarro
si trovava in una delle ubicazioni del rischio indicate
in polizza e che il danno non è avvenuto durante
la circolazione ma, durante le operazioni di scarico del
materiale trasportato.
A vostro parere in base a quanto previsto dalle C.G.A. sotto
riportate il sinistro rientra in garanzia? Se siete di parere
negativo vorrei conoscere la vostra motivazione.
PARTITE ASSICURATE:
Complesso di fabbricati e attigua pensilina, per Euro
In essi e/o all'aperto negli spazi di pertinenza dell'Azienda
e della cava:
Macchinario, attrezzatura e arredamento, per Euro
Pale meccaniche, escavatori, rimorchi per trasporto cingolati,
attrezzature varie di cantiere, in opera e/o semplice deposito,
automezzi intestati al P.R.A. a nome della Ditta Contraente
e non altrimenti assicurati per rischi coperti dalla presente
polizza, in semplice deposito sottotetto e/o all'aperto
negli spazi di pertinenza dell'Azienda in semplice rimessa
anche in ubicazioni diverse, purchè entro i confini
dell'Europa, per Euro
CONDIZIONI
DI POLIZZA
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS INCENDIO
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato
tutti i danni materiali causati alle cose assicurate nelle
ubicazioni indicate in polizza, anche se di proprietà
di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa
anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato,
degli Amministratori dei Locatari o di chi è autorizzato
dalla Contraente ad operare all’interno o all’esterno
dei complessi assicurati, salvo quanto escluso.
Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per
ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente
arrecati dall’Assicurato e da terzi e/o dipendenti
allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso
indennizzabile a termini di polizza.
Art. 2 – Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per:
a. i danni verificatisi in occasione di:
- atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti
da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure
di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale
di particelle atomiche;
- maremoto, terremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo,
franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe
e slavine;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- trasporto e/o movimentazione, al di fuori dell’area
di pertinenza aziendale, delle cose assicurate, ad eccezione
dei collegamenti tra i vari reparti posti nello stabilimento
della Contraente e/o dell’Assicurato ubicati nel territorio
del comune di xxxxxxx;
salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il
sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
b. i danni di:
- furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione
indebita, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione,
scippo e loro tentativi;
- crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti a meno
che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- guasti o rotture meccanici, anormale funzionamento, a
meno che non siano provocati da eventi non specificatamente
esclusi;
- deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione,
corrosione, contaminazione, inquinamento, deperimento, stillicidio,
perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in
forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze,
materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente
o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità,
titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione;
vizio di prodotto;
semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente
esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata
solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
c. i danni causati da o dovuti a:
- interruzione o alterazione di processi di lavorazione
che danneggino le merci a meno che non siano provocati da
eventi non specificatamente esclusi;
- umidità, brina e condensa, siccità, animali
o vegetali in genere;
- sospensione e/o interruzione di forniture di energia,
gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione
non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso
che abbia colpito le cose assicurate;
- ordinanze di autorità o di leggi che regolino la
conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di
fabbricati, macchinari ed impianti;
- difetti noti all’Assicurato, suoi amministratori
e dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto
il costruttore o il fornitore;
- errori di progettazione o calcolo;
- montaggio o smontaggio di impianti o costruzione o demolizione
di fabbricati;
sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente
esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata
solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- dolo dell’Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti
legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità
illimitata;
- mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento,
conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o
climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido
frigorigeno;
- cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di
godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione
di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità
delle cose assicurate.
Art. 3 - Cose escluse dall’assicurazione
- beni in leasing e apparecchiature elettroniche assicurati
con polizza separata;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l’attività
assicurata), collezioni e oggetti d’arte di valore
singolo superiore ad Euro 5.000,00;
- boschi, coltivazioni, animali in genere ed il terreno
su cui sorge l’attività dichiarata in polizza;
- merci caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi
se garantite da specifica polizza;
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A. se altrimenti assicurati.
Art. 4 - Delimitazioni di garanzia
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza,
il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
previa detrazione, per ogni sinistro e per qualsiasi danno,
dell’importo indicato nella “Scheda di polizza”,
salvo quanto diversamente di seguito precisato:
1. Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri
fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza,
sono esclusi quelli:
a. causati da usura o da carenza di manutenzione;
b. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non
connessi a lavori di manutenzione e revisione;
c. verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
d. dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto
della stipulazione della polizza nonché quelli dei
quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore
o il fornitore.
2. Relativamente a “macchinario, attrezzatura arredamento”
si intendono assicurate fino a concorrenza di Euro 100.000,00
e fermo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile
macchinari ed impianti in deposito e/o in uso e/o riparazione
presso terzi e/o Società controllate e/o controllanti,
in ubicazione diversa da quelle dichiarate, purché
entro il territorio dell’Europa in fabbricati costruiti
e coperti prevalentemente in materiali incombustibili.
Assinews
risponde:
La polizza ha un testo che può indurre in confusione.
Da una parte tra le partite di polizza vengono assicurati
mezzi iscritti al PRA e relativi rimorchi. Successivamente
nell'articolo 3, cose escluse, detti mezzi vengono lasciati
fuori dalla copertura assicurativa. Non ci stupisce pertanto
se un perito o un liquidatore in prima battuta respinga
il sinistro. In questi casi lo fanno sempre. Il codice civile
viene però in soccorso all'assicurato. Quando una
clausola è di dubbia interpretazione va interpretata
a favore della parte che ha aderito al contratto. Quindi
il sinistro è risarcibile.