Quesito
su danno da furto alla recinzione del fabbricato (23/11/09)
Nelle
definizioni alla voce fabbricato (polizza XY) cita: "l’intera
costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura,
compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate,
incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni
esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote
spettanti, ecc…ecc".
Nell’oggetto
dell’assicurazione, al paragrafo “guasti provocati
dai ladri” agli infissi posti a riparo e protezione
degli accessi ed aperture dei locali che contengono le cose
assicurate ed alle parti di fabbricato costituenti i locali
stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati,
ecc … ecc.
Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di
€ 2.000,00.
Per
perpetrare il furto su merci poste all’esterno dei locali,
i ladri hanno dovuto abbattere la recinzione. Le merci all’esterno
non erano assicurate, quindi non risarcibili e non ci piove.
La recinzione a nostro avviso entra nei guasti ma il liquidatore
oppone che la cancellata non è a protezione dei locali
(sic!!). Ci devono spiegare per quale motivo è stata
distrutta?
Chiediamo
il vostro parere in proposito.
Assinews
risponde:
Se la partita guasti cagionati dai ladri fa preciso riferimento
ai guasti agli infissi ed a parti di fabbricato correttamente
bisogna andare a verificare nelle definizioni di polizza cosa
si intende per infissi e per fabbricato. Una volta che si
è verificato che le recinzioni e i cancelli fanno parte
del fabbricato il sinistro è risarcibile.
NB: i cancelli non sono recinzioni perciò se nella
definizione di fabbricato non si fa menzione dei cancelli
ed il danno ha colpito questi ultimi il sinistro rimane non
indennizzabile.
Per quanto riguarda invece un eventuale possibilità
di un rimborso in proporzione per cattiva manutenzione del
veicolo, non sussiste; infatti, trattandosi di una srl,
quindi società di capitale, è possibile
una rivalsa nei confronti della società proprietaria
del veicolo solo se prevista dalle condizioni di polizza.