Quesito
su disdetta polizza RCA e obblighi di comunicazione di compagnie
ed intermediari (02/11/09)
Secondo
l’articolo 172 del codice delle assicurazioni (decreto legislativo
209/2005) è possibile dare disdetta alla polizza di r.c.
auto:
- con un preavviso di 15 giorni;
- entro il giorno di scadenza nel caso che il nuovo premio abbia
subito un aumento superiore al tasso programmato di inflazione.
Le precedenti disposizioni sono derogabili esclusivamente in senso
più favorevole al contraente.
Se non sbaglio il Parlamento non ha più legiferato su questo
argomento né direttamente, né delegando l’autorità
di controllo ISVAP.
Alcuni agenti di assicurazione affermano, però, che non
è assolutamente obbligatorio inviare nessuna comunicazione
e che l’agenzia assicurativa che non riceve il recesso scritto
o orale deve annullare comunque la polizza. E se inizia una pratica
di atti legali per il recupero del premio assicurativo non versato,
si può rischiare, tramite un eventuale reclamo all’ISVAP,
fino alla radiazione dall’albo.
Il mio quesito è: se la compagnia mandante mantiene sulle
proprie condizioni generali l’impegno di mandare comunicazione
del mancato rinnovo entro i 15 giorni dalla scadenza ed il cliente
non effettua questo avviso, l’agente va contro la legge,
anche se non è mai pratica consigliabile, adire alle vie
legali per richiedere il pagamento del premio assicurativo non
versato?
Assinews
risponde:
L'art. 2 del regolamento ISVAP n. 4 impone alle compagnie
di inviare, insieme all'attestato di rischio, una comunicazione
al cliente 30 giorni prima della scadenza del contratto. Oltre
alle informazioni sui termini di disdetta, la compagnia
deve indicare anche le informazioni sul premio di rinnovo
(allegato 1 al succitato regolamento). Su questo punto le Compagnie
hanno due opzioni:
- indicare il premio di rinnovo con le motivazioni delle eventuali
differenze di premio (variazioi tariffarie, variazioni delle classi
merito, ecc.);
- rimandare il cliente per tali informazioni alla propria rete
distributiva (opzione scelta dalla maggior parte delle compagnie).
Quindi le compagnie hanno l'obbligo, o direttamente o attraverso
i propri intermediari, di comunicare il premio di rinnovo e i
dettagli che ne hanno determinato la variazione.
L'agente può procedere alle azioni legali solo se:
- il mandato della compagnia glielo consente;
- le condizioni di polizza prevedono l'obbligo di invio della
disdetta;
- il premio non abbia subito un premio superiore all'inflazione
programmata.