Quesito
su RCA e applicazione comma 4 bis art.
134 CDA (20/10/09)
La
presente per chiederLe delucidazioni in
merito all’applicazione del comma
4 bis art 134 del codice delle assicurazioni.
In particolare lo scrivente è proprietario
di due autovetture, una alla 1° classe
Bonus/Malus, l’altra all’11°.
Ho più volte fatto richiesta alla
mia assicurazione che venga applicata la
legge Bersani e pertanto che entrambe le
autovetture passino in prima classe ma mi
è stato risposto, ma con beneficio
d’inventario, che è opportuno
attendere in quanto non è possibile
un passaggio dalla 11 alla 1 classe ma devo
attendere di passare naturalmente almeno
alla nona classe.
Possibile mi chiedo che la stessa persona
abbia due diverse classi di merito?
Ho intenzione di intestare la seconda
auto a mio figlio (stesso nucleo familiare),
può lui ottenere la mia classe di
merito o deve necessariamente partire dalla
14°?
Assinews
risponde:
L'art. 134 comma 4-bis cita che "L’impresa
di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione
di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore
veicolo della medesima tipologia, acquistato
dalla persona fisica già titolare
di polizza assicurativa o da un componente
stabilmente convivente del suo nucleo familiare,
non può assegnare al contratto una
classe di merito più sfavorevole
rispetto a quella risultante dall’ultimo
attestato di rischio conseguito sul veicolo
già assicurato."
In nessun caso si pongono dei vincoli relativi
alle classi di merito a cui applicare tale
articolo a fronte però di una presenza
di un ulteriore veicolo. Nel caso citato, essendo
entrambi i veicoli regolarmente assicurati
e non essendoci alcun passaggio di proprietà
(l'interpretazione data a "relativo
a un ulteriore veicolo" è
la presenza di un ulteriore veicolo
di prima immatricolazione o appenza volturato che
non è mai stato assicurato) non è
possibile applicare l'articolo su citato
aprescindere dalla classe di merito in cui
si trovano i veicoli.
Relativamente alla seconda domanda nel
caso in cui il veicolo venisse intestato
al figlio, (quindi è presente una
voltura) qualora convivente e nello stesso stato
di famiglia, è possibile l'applicazione
del comma 4-bis, pertanto assicurare il
nuovo veicolo in classe 1.