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Quesito su RCA e applicazione comma 4 bis art. 134 CDA (20/10/09)

La presente per chiederLe delucidazioni in merito all’applicazione del comma 4 bis art 134 del codice delle assicurazioni.
In particolare lo scrivente è proprietario di due autovetture, una alla 1° classe Bonus/Malus, l’altra all’11°.
Ho più volte fatto richiesta alla mia assicurazione che venga applicata la legge Bersani e pertanto che entrambe le autovetture passino in prima classe ma mi è stato risposto, ma con beneficio d’inventario, che è opportuno attendere in quanto non è possibile un passaggio dalla 11 alla 1 classe ma devo attendere di passare naturalmente almeno alla nona classe.
Possibile mi chiedo che la stessa persona abbia due diverse classi di merito?
Ho intenzione di  intestare la seconda auto a mio figlio (stesso nucleo familiare), può lui ottenere la mia classe di merito o deve necessariamente partire dalla 14°?


Assinews risponde:
L'art. 134 comma 4-bis cita che "L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole 
rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato
."
In nessun caso si pongono dei vincoli relativi alle classi di merito a cui applicare tale articolo a fronte però di una presenza di un ulteriore veicolo. Nel caso citato, essendo entrambi i veicoli regolarmente assicurati e non essendoci alcun passaggio di proprietà (l'interpretazione data a "relativo a un ulteriore veicolo" è la presenza di un ulteriore veicolo di prima immatricolazione o appenza volturato che non è mai stato assicurato) non è possibile applicare l'articolo su citato aprescindere dalla classe di merito in cui si trovano i veicoli.
 
Relativamente alla seconda domanda nel caso in cui il veicolo venisse intestato al figlio, (quindi è presente una voltura) qualora convivente e nello stesso stato di famiglia, è possibile l'applicazione del comma 4-bis, pertanto assicurare il nuovo veicolo in classe 1.

 

 

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