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Quesito su rivalsa in caso di sinistro causato da ciclomotore modificato (12/10/09)


Vorrei sapere se vi risulta che qualche compagnia per risarcimenti effettuati nell’ambito RCA abbia esercitato il diritto di rivalsa nei confronti di conducente/proprietario di ciclomotore modificato per aumentare velocità/potenza e quindi fuori legge


Assinews risponde:
L'articolo 52/1 del codice della strada definisce i ciclomotori (ovvero i "motorini") come veicoli con le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 centimetri cubici
b) capacità di sviluppare una velocità fino a 45 chilometri orari.

Tali specifiche tecniche devono essere strettamente osservate dal costruttore e non possono essere modificate.
Il codice della strada ribadisce il concetto poco più avanti: "Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli" (art. 52/4).
 
Ciò significa che i motorini truccati devono sottostare ad una nuova omologazione da parte della motorizzazione che deve valutare che abbiano i requisiti per essere ritenuti motocicli e che pertanto devono anche essere assicurati come tali e che il conducente deve essere quindi munito di idonea patente di guida (categoria A).
 
In caso di sinistro, quindi, causato da un ciclomotore truccato le compagnie hanno la facoltà di rivalersi sul conducente e in solido sul proprietario in quanto il veicolo non ha i requisiti per poter circolare come ciclomotore ed è stato assicurato sulla base delle caratteristiche tecniche riportate sul libretto non corrispondenti alla realtà.
 
Tuttavia le compagnie hanno la facoltà di inserire nelle proprie condizioni di polizze clausole (a pagamento o gratuite) con le quali rinunciano al diritto di rivalsa in caso di sinistro.

 

 

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