Quesito
su rivalsa in caso di sinistro causato da ciclomotore
modificato (12/10/09)
Vorrei sapere se vi risulta che qualche compagnia
per risarcimenti effettuati nell’ambito
RCA abbia esercitato il diritto di rivalsa nei
confronti di conducente/proprietario di ciclomotore
modificato per aumentare velocità/potenza
e quindi fuori legge
Assinews
risponde:
L'articolo 52/1 del codice della strada definisce
i ciclomotori (ovvero i "motorini")
come veicoli con le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 centimetri
cubici
b) capacità di sviluppare una velocità
fino a 45 chilometri orari.
Tali
specifiche tecniche devono essere strettamente
osservate dal costruttore e non possono essere
modificate.
Il codice della strada ribadisce il concetto poco
più avanti: "Detti veicoli, qualora
superino il limite stabilito per una delle caratteristiche
indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli"
(art. 52/4).
Ciò significa che i motorini truccati devono
sottostare ad una nuova omologazione da parte
della motorizzazione che deve valutare che abbiano
i requisiti per essere ritenuti motocicli
e che pertanto devono anche essere assicurati
come tali e che il conducente deve essere quindi
munito di idonea patente di guida (categoria A).
In caso di sinistro, quindi, causato da un ciclomotore
truccato le compagnie hanno la facoltà
di rivalersi sul conducente e in solido sul proprietario
in quanto il veicolo non ha i requisiti per poter
circolare come ciclomotore ed è stato assicurato
sulla base delle caratteristiche tecniche riportate
sul libretto non corrispondenti alla realtà.
Tuttavia le compagnie hanno la facoltà
di inserire nelle proprie condizioni di polizze
clausole (a pagamento o gratuite) con le quali
rinunciano al diritto di rivalsa in caso
di sinistro.