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Quesito su RCA
"CONSERVAZIONE DEL TEMPO DELLA CLASSE DI MERITO
DI UNA AUTOVETTURA DEMOLITA"

Nel 2005 ho sospeso la polizza di un'auto che si trovava in classe 3 intestata a me.
Quella auto è stata rottamata.
Tra qualche mese ho in preventivo di ricomprarmi un'auto nuova; posso usufruire della classe 3 della mia ex macchina visto che l'intestatario sono sempre io?

Assinews risponde
:
Il cosiddetto "Decreto Bersani due" (ora convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40) ha introdotto nel Codice delle Assicurazioni la seguente norma, che si aggiunge al testo del comma 3 dell'art. 134:
"In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conserva validità per un periodo di cinque anni".

A nostro avviso la norma suddetta presenta un'area di incertezza.
Ci spieghiamo.
Dobbiamo ritenere, dal testo del quesito, che il lettore abbia sospeso la polizza di assicurazione del veicolo, ma non l'abbia più riattivata in quanto, scaduto o no il periodo entro il quale la riattivazione poteva essere effettuata, il veicolo è stato demolito.
Orbene, posto che, come noto, l'assicuratore non rilascia l'attestato di rischio per i contratti sospesi in corso di contratto, l'assicurato dovrebbe essere privo dell'attestato di rischio relativo al veicolo demolito.
Di un attestato di rischio in generale relativo al veicolo in questione, se è vero che non è mai stato né abrogato né modificato il comma 4 dell'art. 134 del Codice delle Assicurazioni, norma che riprende la normativa precedente, ovvero l'obbligo di consegnare l'attestato di rischio all'impresa di assicurazione, anche qualora la nuova copertura "per il medesimo veicolo al quale sia riferisca l'attestato" sia stipulata di nuovo (rinnovata) con lo stesso assicuratore.

Da tutto ciò, e da altri elementi, ci sembra di poter ricavare l'impressione che la nuova normativa (nella quale comprendiamo anche il regolamenti ISVAP n. 4/2006) superi il concetto del "consegnare l'attestato all'assicuratore" per giungere a una ben diversa figura di "dare in visione la polizza all'assicuratore", il che sarà senz'altro più favorevole per gli assicurati ma che, ci permettiamo di osservare, dovrebbe essere formulato più chiaramente.

 

 

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