Quesito
su polizza I.P.M. (02/10/09)
Caso di polizza I.P.M il cui criterio di determinazione
del grado di invalidità recita:
Il
grado di invalidità permanente viene valutato
non prima che sia decorso un anno dalla data di denuncia
della malattia e comunque non oltre 18 mesi da tale
data.
La
compagnia non ha sottoposto a visita l'assicurato ed
ora sostiene che il termine di prescrizione decorre
dalla data del sinistro.
La
ns. interpretazione è che tale termine dovrà
invece decorrere dal giorno in cui il diritto alla prestazione
dell'assicurato è certa, ovvero dal 18° mese
dalla data della denuncia.
Prima di tale momento l'assicurato non potrebbe pretendere
alcuna prestazione.
Assinews
risponde:
L'art. 2936 c.c. stabilisce che è nullo ogni
patto diretto a modificare la disciplina legale della
prescrizione. Quindi, qualsiasi contratto che preveda
termini diversi da quelli previsti dalla legge è
nullo nella parte in cui opera in questo senso.
Il termone di prescrizione di un diritto in materia
assicurativa è di 2 anni. In base all'art. 2935
c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno
in cui il diritto può essere fatto valere.
Pertanto nel caso di specie l'assicurato ha 2 anni di
tempo dal momento in cui la malattia è conclamata
ed ha lasciato postumi invalidanti stabili per far valere
il proprio diritto. Dopo di che dovrà interrompere
la prescrizione prima che decorrano ulteriormente altri
2 anni.
I termini contrattuali invocati dalla compagnia non
sono validi ai fini della prescrizione, possono solo
essere invocati se il loro mancato rispetto ha arrecato
un pregiudizio alla società (cosa assai difficile
da provare).