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Quesito su polizza I.P.M. (02/10/09)


Caso di polizza I.P.M il cui criterio di determinazione del grado di invalidità recita:

Il grado di invalidità permanente viene valutato non prima che sia decorso un anno dalla data di denuncia della malattia e comunque non oltre 18 mesi da tale data.

La compagnia non ha sottoposto a visita l'assicurato ed ora sostiene che il termine di prescrizione decorre dalla data del sinistro.

La ns. interpretazione è che tale termine dovrà invece decorrere dal giorno in cui il diritto alla prestazione dell'assicurato è certa, ovvero dal 18° mese dalla data della denuncia.
Prima di tale momento l'assicurato non potrebbe pretendere alcuna prestazione.


Assinews risponde:
L'art. 2936 c.c. stabilisce che è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione. Quindi, qualsiasi contratto che preveda termini diversi da quelli previsti dalla legge è nullo nella parte in cui opera in questo senso.
Il termone di prescrizione di un diritto in materia assicurativa è di 2 anni. In base all'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Pertanto nel caso di specie l'assicurato ha 2 anni di tempo dal momento in cui la malattia è conclamata ed ha lasciato postumi invalidanti stabili per far valere il proprio diritto. Dopo di che dovrà interrompere la prescrizione prima che decorrano ulteriormente altri 2 anni.
I termini contrattuali invocati dalla compagnia non sono validi ai fini della prescrizione, possono solo essere invocati se il loro mancato rispetto ha arrecato un pregiudizio alla società (cosa assai difficile da provare).

 

 

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