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Quesito su RCA
"RISARCIMENTO DEL FERMO TECNICO"


In caso di incidente con grossi danni al veicolo che non permette il suo utilizzo per parecchio tempo, con la nuova legge del risarcimento diretto, oltre ai danni del veicolo la compagnia sotto quale forma ed in quale entità può risarcire anche il grosso disagio di essere senza veicolo per parecchio tempo?

Assinews risponde
:
Il Codice delle Assicurazioni, nel prevedere la nuova procedura risarcitoria denominata "risarcimento diretto" non ha introdotto alcuna disposizione in tema di risarcimento dei danni materiali (danni a cose), che continua quindi ad essere regolato dalla prassi.
Quindi per quanto riguarda i danni conseguenti al mancato uso del veicolo danneggiato dal momento del sinistro sino al termine della sua riparazione, continueranno ad applicarsi le regole del cosiddetto "fermo tecnico".
Citiamo in merito una fonte ANIA:
"Il fermo tecnico è il danno derivante dall'indisponibilità del veicolo danneggiato durante il periodo di tempo tecnicamente (e strettamente) necessario alle riparazioni.
La valutazione di tale danno è strettamente connessa alla destinazione del veicolo: nel caso in cui esso venga abitualmente utilizzato per lo svolgimento della propria attività professionale, si potrà verificare o un danno da lucro cessante (ad es. il taxi; l'auto del rappresentante di commercio), oppure un danno emergente (ad esempio le spese sostenute per noleggiare un mezzo sostitutivo).
In tal caso il danno viene valutato in via equitativa, tenendo conto della documentazione fornita dal danneggiato e considerando come periodo di "fermo" soltanto quello strettamente necessario alle riparazioni (numero delle ore di lavorazione diviso per le 8 ore lavorative = numero di giorni di fermo tecnico)".
(ANIA, Le imprese di assicurazione - Alcune problematiche, marzo 2000).

 

 

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