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Quesito su attestato di rischio per polizze amministrate a libro matricola (03/09/09)

Con riferimento  al D.P.R del 16 gennaio 1981 art.3 comma 3) in caso di assicurato con polizza amministrata con libro matricola l’assicuratore non è tenuto a rilasciare l’attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore all’anno. La norma non indica però come venga classificato il contratto nel caso in cui il veicolo in questione venga assicurato, a scadenza,  con altra impresa. Vorremmo conoscere il vostro parere in merito.

Assinews risponde:
L'art. 3 del citato decreto andava a regolare il rilascio dell'attestazione relativa allo stato del rischio così come definito dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39; norme abrogate dall'art. 354 del Codice delle Assicurazioni. L'art 134 del CAP e il Regolamento ISVAP n. 4 non disciplinano in modo difforme il rilascio dell'attestato di rischio per le polizze amministrate a libro maricola rispetto alle polizze "individuali".
Comunque nel caso in cui un veicolo assicurato con polizza amministrata a libro matricola per un periodo inferiore al periodo di osservazione (pertanto privo di attestato di rischio che possa comprovare in quale classe CU riassumere il rischio) dovrà essere riassicurato in classe CU 18 così come previsto dal Regolamento ISVAP n. 4, Allegato 2, Regole specifiche, lettera a.

 

 

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