Quesito
su attestato di rischio per polizze amministrate a libro
matricola (03/09/09)
Con riferimento al D.P.R del 16 gennaio 1981 art.3
comma 3) in caso di assicurato con polizza amministrata
con libro matricola l’assicuratore non è
tenuto a rilasciare l’attestazione per i veicoli
rimasti in garanzia per una durata inferiore all’anno.
La norma non indica però come venga classificato
il contratto nel caso in cui il veicolo in questione venga
assicurato, a scadenza, con altra impresa. Vorremmo
conoscere il vostro parere in merito.
Assinews
risponde:
L'art. 3 del citato decreto andava a regolare il
rilascio dell'attestazione relativa allo stato del rischio
così come definito dal decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge
26 febbraio 1977, n. 39; norme abrogate dall'art. 354
del Codice delle Assicurazioni. L'art 134 del CAP e il
Regolamento ISVAP n. 4 non disciplinano in modo difforme
il rilascio dell'attestato di rischio per le polizze amministrate
a libro maricola rispetto alle polizze "individuali".
Comunque nel caso in cui un veicolo assicurato con polizza
amministrata a libro matricola per un periodo inferiore
al periodo di osservazione (pertanto privo di attestato
di rischio che possa comprovare in quale classe CU riassumere
il rischio) dovrà essere riassicurato in classe
CU 18 così come previsto dal Regolamento ISVAP n.
4, Allegato 2, Regole specifiche, lettera a.