Quesito
su legge Bersani e attestato di rischio (01/09/09)
E' possibile utilizzare, ai fini dell'applicazione della
legge Bersani, l'ultimo attestato di rischio (che risale
a 4 anni fà) riferito ad un autovettura, il cui contratto,
successivamente alla scadenza annuale riferita al rilascio
dell'attestato, è stato sostituito con
un autocarro?
Assinews
risponde:
Il regolamento ISVAP n. 4, art. 8, comma 2, prevede che
"In caso di documentata cessazione del rischio
assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo
del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del
veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente,
l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità
per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza
del contratto al quale tale attestato si riferisce".
Nel caso presentato dal lettore l'attestato può essere
utilizzato solo nel caso in cui la sostituzione del contratto
per assicurare l'autocarro fosse avvenuto alla scadenza
annuale del contratto stesso.
Infatti se la sostituzione fosse avvenuta in corso di contratto
il contraente non sarebbe nella situazione di rilasciare
la dichiarazione di mancato utilizzo previsto dal su citato
articolo.