Quesito
su recesso a seguito di sinistro (28/08/09)
Trattasi di una polizza a copertura di un ristorante stipulata
molti anni fa, con contratto decennale, presso la compagnia
X:
- il 30.11.2006 tale polizza viene sostituita per aumento
dei massimali e della durata del contratto stesso, con ratino
fino al 30.04.2007, scadenza del contratto 30.04.2017;
- il 20.02.2009 abbiamo inviato una prima disdetta che non
veniva accettata per effetto del decreto Bersani;
- successivamente è stata inviata una disdetta avvalendoci
dell'art. 6 (recesso in caso di sinistro) delle condizioni
generali delle assicurazioni, in virtù di un sinistro
del 2008 liquidato dalla X, un sinistro sempre del 2008 di
RCT NON liquidato in quanto non vi era responsabilità
da parte dell'assicurato e un sinistro del 2009 NON ancora
liquidato;
- la risposta dell'agenzia è stata la seguente:"Siamo
spiacenti comunicarLe che non possiamo dar corso alla sua
desdetta in quanto l'art. 6 da Lei richiamato nella raccomandata
del 14.05.2009 non lascia adito ad equivoci.
Il sinistro si è verificato in data 19.03.09 ed è
stato da Lei denunciato in data 01.04.2009 ed, in tale occasione,
ci ha presentato foto e preventivo dicendoci che ci avrebbe
inviato successivamente la fattura.
Ad oggi la stessa non ci è pervenuta, ecco perchè
il sinistro non è stato ancra liquidato. Rimaniamo
in attesa di ricevere la fattura dopo che il nostro perito
definirà con lei l' ammontare dell' indennizzo."
Assinews
risponde:
Condizione per poter esercitare il recesso previsto dall'art.
6 è che "sia già stato indennizzato
o rifiutato un altro precedente sinistro".
Condizioni che apppare, a quanto scrivete, abbondantemente
soddisfatta.
L'agenzia sbaglia nel ritenere possibile il recesso solo in
presenza di un sinistro rifiutato senza giustificato motivo.
E sbaglierebbe pure se ritenesse che il recesso fosse possibile
solo in presenza di una (giustificata) insoddisfazione del
cliente.
Basta infatti l'esistenza di un sinistro indennizzato o rifiutato
a legittimare il recesso di una qualsiasi delle due parti:
compagnia e contarente.