Quesito
su adeguatezza (31/07/09)
L'art 49 comma 2 del reg. 5/2006 Isvap afferma
la necessità di acquisire dal contraente,
prima della sottoscrizione del contratto, le informazioni
utili in relazioni alla caratteristiche e alla
complessità del contratto. Ne segue l'onere
di conservarne traccia documentale. E' sostenibile
dal punto di vista probatorio il rispetto di detto
onere qualora avvenga l'emissione del contratto
con allegate a stampa le risposte al questionario
di adeguatezza predisposto dalla compagnia di
assicurazione, argomentando che l'intermediario
abbia effettivamente provveduto a sottoporre al
contraente le domande previste dal questionario
verbalmente?
Assinews
risponde:
L'art. 49 Reg. 5/2006, da lei citato, si riferisce
alla consegna al contraente del mod. 7B e della
documentazione precontrattuale e contrattuale.
Relativamente all'adeguatezza, invece, è
l'art. 52 del medesimo regolamento che viene in
questione. Esso tra l'altro dispone che l'intermediario,
prima della sottoscrizione della polizza, deve
acquisire dal contranete ogni informazione che
ritiene utile, conservandone traccia documentale.
E' quindi evidente che il questionario dell'adeguatezza
va acquisito PRIMA della sottoscrizione del contratto
e non alla successiva consegna dello stesso.
Aggiungiamo, inoltre, che detto questionario dovrebbe
anche dimostrare, di norma, che l'intermediario
ha ottenuto dal contraente un'adesione consapevole
alla proposta fattagli (c.d. "consenso informato"),
ciò che però presuppone un'informativa
preventiva ed un lasso di tempo sufficiente perché
il contraente possa valutare i pro ed i contro
dell'offerta.
In conclusione, l'intermediario che operasse nei
modi descritti (come, peraltro, fa la maggioranza
degli operatori) non rispetta certamente le prescrizioni
vigenti in materia e, quindi, incorre in responsabilità
professionale ed è soggetto alle sanzioni
per violazione delle norme di comportamento vigenti.