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Quesito su adeguatezza (31/07/09)

L'art 49 comma 2 del reg. 5/2006 Isvap afferma la necessità di acquisire dal contraente, prima della sottoscrizione del contratto, le informazioni utili in relazioni alla caratteristiche e alla complessità del contratto. Ne segue l'onere di conservarne traccia documentale. E' sostenibile dal punto di vista probatorio il rispetto di detto onere qualora avvenga l'emissione del contratto con allegate a stampa le risposte al questionario di adeguatezza predisposto dalla compagnia di assicurazione, argomentando che l'intermediario abbia effettivamente provveduto a sottoporre al contraente le domande previste dal questionario verbalmente?

Assinews risponde:
L'art. 49 Reg. 5/2006, da lei citato, si riferisce alla consegna al contraente del mod. 7B e della documentazione precontrattuale e contrattuale.

Relativamente all'adeguatezza, invece, è l'art. 52 del medesimo regolamento che viene in questione. Esso tra l'altro dispone che l'intermediario, prima della sottoscrizione della polizza, deve acquisire dal contranete ogni informazione che ritiene utile, conservandone traccia documentale.

E' quindi evidente che il questionario dell'adeguatezza va acquisito PRIMA della sottoscrizione del contratto e non alla successiva consegna dello stesso.

Aggiungiamo, inoltre, che detto questionario dovrebbe anche dimostrare, di norma, che l'intermediario ha ottenuto dal contraente un'adesione consapevole alla proposta fattagli (c.d. "consenso informato"), ciò che però presuppone un'informativa preventiva ed un lasso di tempo sufficiente perché il contraente possa valutare i pro ed i contro dell'offerta.

In conclusione, l'intermediario che operasse nei modi descritti (come, peraltro, fa la maggioranza degli operatori) non rispetta certamente le prescrizioni vigenti in materia e, quindi, incorre in responsabilità professionale ed è soggetto alle sanzioni per violazione delle norme di comportamento vigenti.

 

 

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