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Quesito su RCA - obbligo a contrarre - rifiuto di rilasciare preventivo(06/07/09)

La Corte di Giustizia Ue ha respinto il ricorso della Commissione contro l'Italia sull'obbligo a contrarre le polizze di responsabilità civile auto. Pertanto tale obbligo rimane, ma le agenzie o gli intermediari possono rifiutarsi di emettere un preventivo?
Possono fornire all'eventuale cliente, tutti i mezzi o le informazioni necessarie per metterlo in condizione di redigere per conto proprio un preventivo, evitando il loro intervento?


Assinews risponde:
L'art. 131 (Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto) comma 2 del codice delle assicurazioni sancisce che "La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell’impresa di assicurazione, nonché mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione", pertanto riteniamo che l'interrmediario non possa rifiutarsi di rilasciare un preventivo pur fornendo tutte le istruzioni per procedere autonomamente attraverso il sito della compagnia.

Inoltre il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006,  attraverso gli articoli:
47 (Regole generali di comportamento);
49 (Informativa precontrattuale);
52 (Adeguatezza dei contratti);
indica gli obblighi dell'intermediario in ogni fase del contatto con il cliente.

 

 

 

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