Quesito
su RCA - obbligo a contrarre - rifiuto di rilasciare preventivo(06/07/09)
La Corte di Giustizia Ue ha respinto il ricorso della Commissione
contro l'Italia sull'obbligo a contrarre le polizze di responsabilità
civile auto. Pertanto tale obbligo rimane, ma le agenzie
o gli intermediari possono rifiutarsi di emettere un preventivo?
Possono fornire all'eventuale cliente, tutti i mezzi o le
informazioni necessarie per metterlo in condizione di redigere
per conto proprio un preventivo, evitando il loro intervento?
Assinews
risponde:
L'art. 131 (Trasparenza dei premi e delle condizioni di
contratto) comma 2 del codice delle assicurazioni sancisce
che "La pubblicità dei premi è attuata
mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni
punto di vendita dell’impresa di assicurazione, nonché
mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo
preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel
regolamento di attuazione", pertanto riteniamo
che l'interrmediario non possa rifiutarsi di rilasciare
un preventivo pur fornendo tutte le istruzioni per procedere
autonomamente attraverso il sito della compagnia.
Inoltre il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006,
attraverso gli articoli:
47 (Regole generali di comportamento);
49 (Informativa precontrattuale);
52 (Adeguatezza dei contratti);
indica gli obblighi dell'intermediario in ogni fase del
contatto con il cliente.