Contattaci
Cerca
ASSINEWS
ATTUALITA'
LA STAMPA OGGI
FORMAZIONE
BANCHE DATI
APPUNTAMENTI
LINKS
RISCHIOSANITA'

 

Quesito su disdetta polizza annuale con tacita proroga (29/06/09)

Polizza infortuni individuale, durata annuale con tacita proroga, scadenza contrattuale per il 27/05/2009.
Al punto “proroga del contratto” la polizza recita: "In mancanza di disdetta inviata a mezzo lettera raccomandata e pervenuta alla Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per la durata di un anno e così successivamente”.
In data 21 aprile viene inviata da parte del cliente lettera raccomandata di disdetta al contratto per la scadenza contrattuale del 27/05/2009; tuttavia nell’indicazione dell’oggetto viene indicato: “Disdetta a polizza assicurativa – art. 1899 del C.C. modificato con art. 5 legge 2 aprile 2007 n. 40”.
L’agenzia titolare della polizza in data 30 aprile comunica al cliente di non poter accogliere la richiesta in quanto i termini per la disdetta stabiliti dalla legge succitata prevedono un preavviso di almeno 60 gg. prima della scadenza del contratto.
E’ anche vero che la Legge succitata si applica ai soli contratti poliennali, e che, nel caso specifico, il riferimento alla legge succitata era sicuramente inopportuno e non pertinente; tuttavia la volontà espressa dal cliente mi pare evidente.
Chiedo il vs. autorevole parere circa il caso in esame, e cioè se, a vs. giudizio, la disdetta inviata dal cliente nei modi e nei termini sudescritti possa essere considerata valida.


Assinews risponde:
Volendo essere formali, la disdetta non è valida. Se si volesse invece richiamarsi alla buona fede, la disdetta dovrebbe essere accolta.
Passando dalla teoria alla pratica, però, e supponendo che il testo della disdetta non sia frutto della farina del sacco del contraente, bensì dell'intermediario che ha promosso la disdetta, ci sembrerebbe giusto che fosse costui a pagare il prezzo del proprio errore. Ovverosia a perdere la provvigione che avrebbe incamerato assumendo tale polizza.
La superficialità dimostrata (se tale ipotesi sussistesse), dovrebbe indurre il cliente, tra l'altro, a scegliersi altro consulente.

 

 

ASSINFORM Srl - Tutti i diritti riservati    Copyright ©