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Quesito su danni da fenomeno elettrico (24/06/09)

Trovando utile ed interessante la rivista e questa rubrica, approfitto per porre un quesito sulla definizione di "fenomeno elettrico" tra le garanzie nei rami elementari.
Il caso concreto è il seguente: a seguito di un danno all'unità esterna dell'impianto di condizionamento di una abitazione, l'unità interna continua a lavorare per qualche giorno, sempre più sotto sforzo, finchè tutto il sistema si blocca; inevitabilmente si devono cambiare le pompe e molti altri accessori...
Preso atto che il danno diretto all'unità esterna può rientrare nella garanzia "eventi atmosferici", i danni indiretti a tutto l'impianto potrebbero a mio avviso configurarsi come fenomeno elettrico, essendone ininfluente la causa ("... da qualsiasi causa originati").
Leggendo la descrizione classica delle polizze di diverse compagnie di assicurazione non è esplicitato lo "sforzo eccessivo" o la "fusione del motore"; d'altro canto non c'è stato sbalzo di tensione, nè scintilla, nè un corto circuito (almeno evidente).
Non intendomi di motori, pompe e similari ho passato il quesito anche ad un perito tecnico.
Un motore, per trasformare l'energia, è dotato di una parte elettrica/elettronica e di una parte meccanica; questa struttura nel suo insieme può cessare di funzionare per un danno fisico (es. colpito da altro oggetto) oppure per un "fenomeno elettrico". Esistono altri casi?


Assinews risponde:
E' difficile dare una risposta non disponendo del testo della clausola "fenomeno elettrico". Comunque ci proviamo con tutte le riserve del caso.

Innanzi tutto ricordiamo che imcombe all'assicurato fornire la prova che si è verificato un evento assicurato (nella circostanza il fenomeno elettrico). Talvolta, ci dicono i periti, non è affatto possibile accertare l'esistenza di tale evento dannoso.

Fenomeno atmosferico: di solito sono esclusi i danni agli enti all'aperto o comunque esterni al fabbricato e, talvolta, quale che sia l'evento, sono escluse tutte le cose che non si trovano sottotetto al fabbricato assicurato.

Tutto ciò premesso, sarebbero indennizzabili i danni alle parti elettriche (e se esplicitamente comprese in polizza anche a quelle elettroniche) a condizione che l'assicurato dimostri che l'evento dannoso manifestatosi era un fenomeno elettrico, a meno che la clausola relativa indichi quali sono le manifestazioni (elettriche) assicurate e da questa elencazione non risulti quella che in effetti si è avuta. A quest'ultimo proposito, però, la formula "da qualunque causa originati" taglierebbe la testa al toro.

 

 

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