Quesito
su danni da fenomeno elettrico (24/06/09)
Trovando utile ed interessante la rivista e questa rubrica,
approfitto per porre un quesito sulla definizione di "fenomeno
elettrico" tra le garanzie nei rami elementari.
Il caso concreto è il seguente: a seguito di un danno
all'unità esterna dell'impianto di condizionamento
di una abitazione, l'unità interna continua a lavorare
per qualche giorno, sempre più sotto sforzo, finchè
tutto il sistema si blocca; inevitabilmente si devono cambiare
le pompe e molti altri accessori...
Preso atto che il danno diretto all'unità esterna
può rientrare nella garanzia "eventi atmosferici",
i danni indiretti a tutto l'impianto potrebbero a mio avviso
configurarsi come fenomeno elettrico, essendone ininfluente
la causa ("... da qualsiasi causa originati").
Leggendo la descrizione classica delle polizze di diverse
compagnie di assicurazione non è esplicitato lo "sforzo
eccessivo" o la "fusione del motore"; d'altro
canto non c'è stato sbalzo di tensione, nè
scintilla, nè un corto circuito (almeno evidente).
Non intendomi di motori, pompe e similari ho passato il
quesito anche ad un perito tecnico.
Un motore, per trasformare l'energia, è dotato di
una parte elettrica/elettronica e di una parte meccanica;
questa struttura nel suo insieme può cessare di funzionare
per un danno fisico (es. colpito da altro oggetto) oppure
per un "fenomeno elettrico". Esistono altri casi?
Assinews
risponde:
E' difficile dare una risposta non disponendo del testo
della clausola "fenomeno elettrico". Comunque
ci proviamo con tutte le riserve del caso.
Innanzi tutto ricordiamo che imcombe all'assicurato fornire
la prova che si è verificato un evento assicurato
(nella circostanza il fenomeno elettrico). Talvolta, ci
dicono i periti, non è affatto possibile accertare
l'esistenza di tale evento dannoso.
Fenomeno atmosferico: di solito sono esclusi i danni agli
enti all'aperto o comunque esterni al fabbricato e, talvolta,
quale che sia l'evento, sono escluse tutte le cose che non
si trovano sottotetto al fabbricato assicurato.
Tutto ciò premesso, sarebbero indennizzabili i danni
alle parti elettriche (e se esplicitamente comprese in polizza
anche a quelle elettroniche) a condizione che l'assicurato
dimostri che l'evento dannoso manifestatosi era un fenomeno
elettrico, a meno che la clausola relativa indichi quali
sono le manifestazioni (elettriche) assicurate e da questa
elencazione non risulti quella che in effetti si è
avuta. A quest'ultimo proposito, però, la formula
"da qualunque causa originati" taglierebbe la
testa al toro.
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