Quesito
su turbativa d'asta (30/04/09)
"Ufficio o sede operativa". Potreste indicarci
cosa deve intendersi con questa espressione, che viene
largamente usata nei bandi delle gare Broker dalla
P.A., sia sotto il profilo "tecnico", sia
anche in funzione di decisioni del T.A.R. inerenti
l'oggetto.
Reato p. e p. dagli artt. 110, 353, e 483 c.p. in
relazione all'art. DPR 445/00
In caso di turbativa d'asta operata da un Broker,
che riceva per tale effetto un Decreto di Citazione
a Giudizio in base agli artt. 550, 552 c.p.p. (false
attestazioni nella dichiarazione sostitutiva), al
quale venga data la possibilità di chiedere,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado:
1. giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p.
2. applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.
3. presentare domanda di ablazione ex art. 141 D.
Lv. 271/89, può, lo stesso Broker, partecipare
ad altre gare indette dalla P.A.? Viene in qualche
modo sanzionato dall'AIBA o dall'ISVAP?
Assinews
risponde:
Quando viene richiesta l’indicazione dell’ufficio
(operativo) o della sede operativa, lo scopo è
quello di sapere se essa è diversa dalla sede
legale. Se le due sedi coincidono, credo sia sufficiente
specificare questa circostanza.
Quanto al reato di turbativa d’asta, alle sue
conseguenze sul piano penale, alla possibilità
di fruire del rito abbreviato, ecc., si tratta di
consulenza da richiedere ad un avvocato penalista.
Per quanto attiene alla possibilità di essere
sanzionati dall’AIBA, occorre verificare se
lo statuto di questa associazione privata prevede
l’espulsione o la sospensione dell’iscritto
in presenza di determinati comportamenti.
Per quanto riguarda l’ISVAP ricordiamo che l’art.
110 del Codice delle assicurazioni private prevede
determinati requisiti per poter conseguire l’iscrizione
al Registro unico degli intermediari assicurativi
e fra tali requisiti è contemplata l’assenza
di ben individuate tipologie di condanna penale ivi
descritte e riscontrabili.
Il Regolamento ISVAP n. 5/2006 all’art. 26,
primo comma, lettera d) prevede la cancellazione dal
Registro dell’intermediario assicurativo in
caso di perdita di uno dei requisiti stabiliti appunto
dall’art. 110 del Codice delle assicurazioni
private, mentre sanzioni disciplinari sono previste
dallo stesso Regolamento, sanzioni che possono anche
comportare la radiazione dal Registro unico degli
intermediari assicurativi.