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Quesito su turbativa d'asta (30/04/09)

"Ufficio o sede operativa". Potreste indicarci cosa deve intendersi con questa espressione, che viene largamente usata nei bandi delle gare Broker dalla P.A., sia sotto il profilo "tecnico", sia anche in funzione di decisioni del T.A.R. inerenti l'oggetto.

Reato p. e p. dagli artt. 110, 353, e 483 c.p. in relazione all'art. DPR 445/00
In caso di turbativa d'asta operata da un Broker, che riceva per tale effetto un Decreto di Citazione a Giudizio in base agli artt. 550, 552 c.p.p. (false attestazioni nella dichiarazione sostitutiva), al quale venga data la possibilità di chiedere, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
1. giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p.
2. applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.
3. presentare domanda di ablazione ex art. 141 D. Lv. 271/89, può, lo stesso Broker, partecipare ad altre gare indette dalla P.A.? Viene in qualche modo sanzionato dall'AIBA o dall'ISVAP?

Assinews risponde:
Quando viene richiesta l’indicazione dell’ufficio (operativo) o della sede operativa, lo scopo è quello di sapere se essa è diversa dalla sede legale. Se le due sedi coincidono, credo sia sufficiente specificare questa circostanza.

Quanto al reato di turbativa d’asta, alle sue conseguenze sul piano penale, alla possibilità di fruire del rito abbreviato, ecc., si tratta di consulenza da richiedere ad un avvocato penalista.

Per quanto attiene alla possibilità di essere sanzionati dall’AIBA, occorre verificare se lo statuto di questa associazione privata prevede l’espulsione o la sospensione dell’iscritto in presenza di determinati comportamenti.

Per quanto riguarda l’ISVAP ricordiamo che l’art. 110 del Codice delle assicurazioni private prevede determinati requisiti per poter conseguire l’iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e fra tali requisiti è contemplata l’assenza di ben individuate tipologie di condanna penale ivi descritte e riscontrabili.

Il Regolamento ISVAP n. 5/2006 all’art. 26, primo comma, lettera d) prevede la cancellazione dal Registro dell’intermediario assicurativo in caso di perdita di uno dei requisiti stabiliti appunto dall’art. 110 del Codice delle assicurazioni private, mentre sanzioni disciplinari sono previste dallo stesso Regolamento, sanzioni che possono anche comportare la radiazione dal Registro unico degli intermediari assicurativi.

 

 

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