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Quesito su clausola broker (28/04/09)

Un istituto di credito ha stipulato (prima dell’entrata in vigore del codice delle assicurazioni) con una compagnia assicuratrice, dei contratti di assicurazione nell’interesse della propria clientela.

Nel contratto è inserita la clausola broker, ai sensi della quale le parti davano atto che la polizze era intermediata dal broker.

In esecuzione della predetta clausola, la compagnia assicuratrice liquidava al broker le provvigioni sui premi corrisposti.

Il broker poi corrispondeva alla banca una parte delle proprie provvigioni (senza le parti broker/istituto di credito avessero preventivamente stipulato per iscritto alcun tipo di accordo in merito).

L’istituto bancario poi non si limitava a “vendere” le polizze ai propri clienti, ma le maggiorava di un quid, che si tratteneva interamente ed esclusivamente per se.

Tutto cio premesso, vorrei sapere se secondo voi:

1) le provvigioni corrisposte dalla compagnia di assicurazione al broker devono essere contenute entro percentuali prefissate o possono essere oggetto di libera trattativa tra le parti.

2) ) è lecito che l’istituto di credito pretenda poi che una parte (peraltro molto consistente) delle predette provvigioni siano allo stesso attribuite, quale contropartita del presunto impegno profuso per la stipula e la gestione delle polizze.

3) È lecito e possibile che l’istituto di credito maggiori le polizze “vendute” ai propri clienti.

Assinews risponde:
1) Le provvigioni che la compagnia corrisponde al broker sono di solito stabilite nel cosiddetto “Accordo di collaborazione”, che nella generalità dei casi regola questo aspetto ramo per ramo, oltre a regolare altri rapporti senza tuttavia interferire nello svolgimento dell’attività di in termediazione, essendo il broker un mandatario del cliente. Se non vi è accordo di collaborazione le provvigioni vengono preventivamente concordate caso per caso.

2) L’istituto di credito può lecitamente pretendere che una parte delle provvigioni gli vengano riconosciute (intendiamo dal broker e non dalla compagnia in quanto il quesito non lo specifica, ma dubiteremmo della legittimità del fatto, se fosse la compagnia a corrisponderle direttamente all’istituto di credito) a compenso dell’impegno profuso per la stipula e la gestione delle polizze, ma alla condizione che fra le parti sia intervenuto preventivamente un accordo in tal senso.

Tuttavia se l’attività dell’istituto di credito nella promozione della stipulazione e nella gestione delle polizze si è svolta o ha continuato a svolgersi a partire dal 1° gennaio 2007, tale attività è da considerarsi a pieno titolo attività di intermediazione assicurativa. Perciò il broker da tale data aveva l’obbligo di iscrivere il medesimo istituto nella sezione E del Registro unico degli Intermediari ed essendo l’istituto di credito una società regolarmente costituita esso aveva l’obbligo di avere al proprio interno una o più persone fisiche ugualmente iscritte alla Sezione E.

In difetto di ciò il broker è passibile di radiazione dal Registro Unico degli intermediari ai sensi dell’art. 62, 2° comma, lett. a), punto 10 del Regolamento Isvap n. 5/2006 e ll responsabile o i responsabili dell’istituto di credito sono passibili di condanna penale per abusivo esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’art. 305, 2° comma, del Codice delle assicurazioni private (reclusione da 6 mesi a due anni e multa da euro diecimila a centomila). Se poi l’istituto di credito risulta iscritto alla sez. D del Registro unico degli intermediari il rapporto con il broker è vietato dall’art. 4, 4° comma, del Regolamento Isvap n. 5/2006, in forza del quale oltretutto l’iscrizione dell’istituto di credito nella sez. E non potrebbe neppure avvenire se non previa rinuncia all’iscrizione alla Sez. D.

3) Quanto alla liceità della maggiorazione delle polizze vendute ai propri clienti da parte dell’istituto di credito ciò dipende dal titolo in forza del quale la maggiorazione stessa è richiesta. Se si tratta di rimborso di spese bancarie la maggiorazione potrebbe essere legittima, se consentita dal contratto bancario in corso con il cliente (di deposito, di risparmio, di conto corrente) o se tale rimborso spese è pattuito all’atto della stipulazione della polizza. Se la maggiorazione riguarda invece il premio, essa è certamente illegittima in quanto introitare premi in assenza di autorizzazione all’esercizio di attività di impresa di assicurazione significa esercio abusivo di tale attività, fatto anch’esso sanzionato penalmente dall’art. 305, 1° comma del Codice delle assicurazioni private, senza considerare che il titolo di tale riscossione risulterebbe privo di causa (non sarebbe cioè il corrispettivo per la copertura di un rischio) e senza considerare la violazione delle norme fiscali, che impongono di assoggettare i premi alla prevista tassa governativa.

 

 

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