Quesito
su clausola broker (28/04/09)
Un
istituto di credito ha stipulato (prima dell’entrata
in vigore del codice delle assicurazioni) con una compagnia
assicuratrice, dei contratti di assicurazione nell’interesse
della propria clientela.
Nel contratto è inserita la clausola broker,
ai sensi della quale le parti davano atto che la polizze
era intermediata dal broker.
In esecuzione della predetta clausola, la compagnia
assicuratrice liquidava al broker le provvigioni sui
premi corrisposti.
Il broker poi corrispondeva alla banca una parte delle
proprie provvigioni (senza le parti broker/istituto
di credito avessero preventivamente stipulato per iscritto
alcun tipo di accordo in merito).
L’istituto bancario poi non si limitava a “vendere”
le polizze ai propri clienti, ma le maggiorava di un
quid, che si tratteneva interamente ed esclusivamente
per se.
Tutto cio premesso, vorrei sapere se secondo voi:
1) le provvigioni corrisposte dalla compagnia di assicurazione
al broker devono essere contenute entro percentuali
prefissate o possono essere oggetto di libera trattativa
tra le parti.
2) ) è lecito che l’istituto di credito
pretenda poi che una parte (peraltro molto consistente)
delle predette provvigioni siano allo stesso attribuite,
quale contropartita del presunto impegno profuso per
la stipula e la gestione delle polizze.
3) È lecito e possibile che l’istituto
di credito maggiori le polizze “vendute”
ai propri clienti.
Assinews
risponde:
1) Le provvigioni che la compagnia corrisponde al broker
sono di solito stabilite nel cosiddetto “Accordo
di collaborazione”, che nella generalità
dei casi regola questo aspetto ramo per ramo, oltre
a regolare altri rapporti senza tuttavia interferire
nello svolgimento dell’attività di in termediazione,
essendo il broker un mandatario del cliente. Se non
vi è accordo di collaborazione le provvigioni
vengono preventivamente concordate caso per caso.
2) L’istituto di credito può lecitamente
pretendere che una parte delle provvigioni gli vengano
riconosciute (intendiamo dal broker e non dalla compagnia
in quanto il quesito non lo specifica, ma dubiteremmo
della legittimità del fatto, se fosse la compagnia
a corrisponderle direttamente all’istituto di
credito) a compenso dell’impegno profuso per la
stipula e la gestione delle polizze, ma alla condizione
che fra le parti sia intervenuto preventivamente un
accordo in tal senso.
Tuttavia se l’attività dell’istituto
di credito nella promozione della stipulazione e nella
gestione delle polizze si è svolta o ha continuato
a svolgersi a partire dal 1° gennaio 2007, tale
attività è da considerarsi a pieno titolo
attività di intermediazione assicurativa. Perciò
il broker da tale data aveva l’obbligo di iscrivere
il medesimo istituto nella sezione E del Registro unico
degli Intermediari ed essendo l’istituto di credito
una società regolarmente costituita esso aveva
l’obbligo di avere al proprio interno una o più
persone fisiche ugualmente iscritte alla Sezione E.
In difetto di ciò il broker è passibile
di radiazione dal Registro Unico degli intermediari
ai sensi dell’art. 62, 2° comma, lett. a),
punto 10 del Regolamento Isvap n. 5/2006 e ll responsabile
o i responsabili dell’istituto di credito sono
passibili di condanna penale per abusivo esercizio dell’attività
di intermediazione assicurativa ai sensi dell’art.
305, 2° comma, del Codice delle assicurazioni private
(reclusione da 6 mesi a due anni e multa da euro diecimila
a centomila). Se poi l’istituto di credito risulta
iscritto alla sez. D del Registro unico degli intermediari
il rapporto con il broker è vietato dall’art.
4, 4° comma, del Regolamento Isvap n. 5/2006, in
forza del quale oltretutto l’iscrizione dell’istituto
di credito nella sez. E non potrebbe neppure avvenire
se non previa rinuncia all’iscrizione alla Sez.
D.
3) Quanto alla liceità della maggiorazione delle
polizze vendute ai propri clienti da parte dell’istituto
di credito ciò dipende dal titolo in forza del
quale la maggiorazione stessa è richiesta. Se
si tratta di rimborso di spese bancarie la maggiorazione
potrebbe essere legittima, se consentita dal contratto
bancario in corso con il cliente (di deposito, di risparmio,
di conto corrente) o se tale rimborso spese è
pattuito all’atto della stipulazione della polizza.
Se la maggiorazione riguarda invece il premio, essa
è certamente illegittima in quanto introitare
premi in assenza di autorizzazione all’esercizio
di attività di impresa di assicurazione significa
esercio abusivo di tale attività, fatto anch’esso
sanzionato penalmente dall’art. 305, 1° comma
del Codice delle assicurazioni private, senza considerare
che il titolo di tale riscossione risulterebbe privo
di causa (non sarebbe cioè il corrispettivo per
la copertura di un rischio) e senza considerare la violazione
delle norme fiscali, che impongono di assoggettare i
premi alla prevista tassa governativa.