Quesito
su aggravamento del rischio - polizze TCM e coperture
IPM (27/04/09)
Con
riferimento all’art. 1898 del Codice Civile “Aggravamento
del Rischio”, e più precisamente riferendosi
ai contratti di assicurazione vita temporanea caso morte
ed ai contratti di assicurazione che garantiscono il rischio
dell’invalidità permanente da malattia, non
avendo riscontrato nelle polizze assicurative da noi analizzate,
alcuna deroga al suddetto articolo, siamo a richiedere
vostra autorevole parere, relativamente all’operatività
delle garanzie assicurative, nel caso in cui in corso
di validità del contratto stesso, si verifichi
un’aggravamento del rischio e che lo stesso non
venga segnalato agli assicuratori da parte dell’assicurato
e/o contraente.
Assinews
risponde:
L'art. 1898 c.c. si applica tanto alle assicurazioni danni
qaunto alle assicurazioni sulla vita e, perciò,
sia alle TCM che alle IPM, con tutto quello che da ciò
consegue in caso di aggravamento del rischio.
Nelle assicurazioni vita, tuttavia, l'ipotesi di cambio
di professione é specificamente regolato dall'art.
1926 c.c.
Nulla vieta di derogare alle disposizione dei due citati
articoli, ma - per quanto ne sappiamo - finora (prima
di voi) si è mai posto il problema. Eppure non
ci voleva molto ad ipotizzare una clausola di buona fede
... salvo poi scontrarsi contro il muro degli assicuratori
vita e malattia.