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Quesito su assicurazione RCO (17/04/09)

Se a seguito di infortunio sul lavoro di un dipendente dell'azienda assicurata con polizza RCT/RCO che ha subito lesioni gravissime, fossero penalmente condannati alcuni soggetti (responsabili ed addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori D. Lgs. 626/94) quali rappresentante legale, il responsabile della sicurezza ed altro dipendente preposto di cantiere per non aver osservato/fatto osservare/disatteso le norme di cui alla alla citata norma ed il giudice penale li condannasse personalmente al versamento di una provvisionale sul risarcimento dovuto all'infortunato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6.1 lett.b del settore RCT che così recita:

L'assicurazione vale anche per:
...la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, delle persone ad essi equiparate , quali i soci, i familiari coadiuvanti, ed i lavoratori parasubordinati, e degli eventuali prestatori di lavoro temporaneo per danni cagionati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti e gli eventuali prestatori di lavoro temporaneo dell'assicurato, semprechè dall'evento derivino morte e lesioni personali gravi o gravissime (art.583 c.p.)

Le chiedo se gli stessi soggetti condannati, coinvolgendo l'azienda assicurata con polizza universo impresa, possano per diritto contrattuale farsi tenere indenni dalla compagnia nei limiti del massimale RCT di quanto essi debbano personalmente pagare, ancorchè a titolo di provvisionale, all'infortunato e che si debba pertanto ritenere impegnato nella fattispecie il massimale RCT per loro personalmente, oltre ed indipendentemente da quello RCO che tutela patrimonialmente l'azienda assicurata sempre per le conseguenze di tale evento (rivalsa inail/inps danno biologico, morale etc).

Assinews risponde:
Se le persone che, in ipotesi, potrebbero riportare condanna penale per l'infortunio sul lavoro rientrano nel novero di quelle indicate nel riportato testo dell'art. 6.1 lett. b) del settore RCT, allora la garanzia è pienamente operante anche a loro favore, in quanto essi sono considerati "assicurati". Per conseguenza si applica il massimale RCT, se non è diversamente convenuto in polizza.
Sicuramente in tale novero rientra il legale rappresentante, mentre non possiamo sapere se le altre figure lo possano essere. Potrebbero infatti essere persone terze e, quindi, né dipendenti, ne parasubordinati, né soci né familairi coadiuvanti e nemmeno "interinali". Si tratta di un accertamento di fatto che, però, le sarà agevole fare.

Quindi, la compagnia dovrà intervenire non solo per la provvisionale, ma anche per l'integrale risarcimento che tali persone venissero condannate a pagare.

Aggiungiamo che è assai raro rinvenire sul mercato una polizza che estende il novero degli "assicurati" come quella di cui fruisce l'azienda sua cliente. Solitamente infatti, oltre all'azienda contraente, sono considerati "assicurati" soltanto i dipendenti (ma non sempre) e i dirigenti del contraente (ma con clausola aggiuntiva) e, per di più, con limitazioni quanto all'area delle attività per le quali é prestata l'estensione.

 

 

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