Quesito
su assicurazione RCO (17/04/09)
Se
a seguito di infortunio sul lavoro di un dipendente dell'azienda
assicurata con polizza RCT/RCO che ha subito lesioni gravissime,
fossero penalmente condannati alcuni soggetti (responsabili
ed addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori
D. Lgs. 626/94) quali rappresentante legale, il responsabile
della sicurezza ed altro dipendente preposto di cantiere per
non aver osservato/fatto osservare/disatteso le norme di cui
alla alla citata norma ed il giudice penale li condannasse personalmente
al versamento di una provvisionale sul risarcimento dovuto all'infortunato,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6.1 lett.b del settore
RCT che così recita:
L'assicurazione vale anche per:
...la responsabilità civile personale dei dipendenti
dell'Assicurato, delle persone ad essi equiparate , quali i
soci, i familiari coadiuvanti, ed i lavoratori parasubordinati,
e degli eventuali prestatori di lavoro temporaneo per danni
cagionati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento
delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati
terzi anche i dipendenti e gli eventuali prestatori di lavoro
temporaneo dell'assicurato, semprechè dall'evento derivino
morte e lesioni personali gravi o gravissime (art.583 c.p.)
Le chiedo se gli stessi soggetti condannati, coinvolgendo l'azienda
assicurata con polizza universo impresa, possano per diritto
contrattuale farsi tenere indenni dalla compagnia nei limiti
del massimale RCT di quanto essi debbano personalmente pagare,
ancorchè a titolo di provvisionale, all'infortunato e
che si debba pertanto ritenere impegnato nella fattispecie il
massimale RCT per loro personalmente, oltre ed indipendentemente
da quello RCO che tutela patrimonialmente l'azienda assicurata
sempre per le conseguenze di tale evento (rivalsa inail/inps
danno biologico, morale etc).
Assinews
risponde:
Se le persone che, in ipotesi, potrebbero riportare condanna
penale per l'infortunio sul lavoro rientrano nel novero di quelle
indicate nel riportato testo dell'art. 6.1 lett. b) del settore
RCT, allora la garanzia è pienamente operante anche a
loro favore, in quanto essi sono considerati "assicurati".
Per conseguenza si applica il massimale RCT, se non è
diversamente convenuto in polizza.
Sicuramente in tale novero rientra il legale rappresentante,
mentre non possiamo sapere se le altre figure lo possano essere.
Potrebbero infatti essere persone terze e, quindi, né
dipendenti, ne parasubordinati, né soci né familairi
coadiuvanti e nemmeno "interinali". Si tratta di un
accertamento di fatto che, però, le sarà agevole
fare.
Quindi, la compagnia dovrà intervenire non solo per la
provvisionale, ma anche per l'integrale risarcimento che tali
persone venissero condannate a pagare.
Aggiungiamo che è assai raro rinvenire sul mercato una
polizza che estende il novero degli "assicurati" come
quella di cui fruisce l'azienda sua cliente. Solitamente infatti,
oltre all'azienda contraente, sono considerati "assicurati"
soltanto i dipendenti (ma non sempre) e i dirigenti del contraente
(ma con clausola aggiuntiva) e, per di più, con limitazioni
quanto all'area delle attività per le quali é
prestata l'estensione.