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Quesito su disdetta polizze poliennali


Premesso che la legge di conversione del decreto Bersani, in riferimento al diritto di anticipato recesso prevede per i contratti in corso prima dell’emanazione della norma, la condizione di essere in vigore da almeno tre anni, si chiede il Vostro autorevole parere circa gli effetti di una comunicazione di anticipato recesso inviata in vigenza di decreto (prima quindi della conversione), nei tempi previsti, ad una polizza stipulata con effetto 27/04/2006 (sostituiva una precedente in corso) e scadenza al 30/06/2016.

Prevale il criterio di vigenza da almeno tre anni e quindi il recesso sarà possibile a partire solamente dal giugno 2009 (nel caso specifico) ?
Prevale la norma del decreto (che non prevede i tre anni), posto che la volontà di recesso si è manifestata nel periodo in cui il decreto stesso aveva vigore di legge, indipendentemente dal conseguente effetto contrattuale (prima scadenza utile ) ?
Si può sostenere che il criterio di vigenza da almeno tre anni è soddisfatto dal precedente contratto, sostituito senza soluzione di continuità con quello stipulato in data 27/04/2006 ?


Assinews risponde
:
Chi risponde non è un giurista. Precisato questo non secondario aspetto, le disposizioni di un decreto legge hanno valore soltanto se il decreto viene convertito in legge.
Se, come nel caso in esame, il decreto viene  convertito sì, ma con modifiche, cosa succede? E, più precisamente, le parti del decreto non modficate dalla legge di conversione mantengono la loro efficacia fino dalla data di entrata in vigore del decreto?
Per nostra fortuna, i quesiti non ci costringono ad affrontare detta problematica.
Nel caso prospettato, non ci sembra possano esservi dubbi sul fatto che va rispettata la condizione della vigenza triennale della polizza e, quindi, che dalla medesima si possa recedere soltanto con effetto dal giugno 2009.
Riguardo alla questione se il triennio deve far data dall’effetto della polizza sostituita senza soluzione di continuità oppure da quella sostituente, occorre di volta in volta verificare se c’è stata o meno novazione. Se non vi è stata novazione, allora vale la data di effetto della polizza sostituita. Al contrario,se c’è stata novazione, vale la data di effetto della polizza sostituente. In sintesi, non ci sembra che la sola assenza di soluzione di continuità possa far ritenere che non si è in presenza di novazione.

 

 

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