Quesito
su rescindibilità polizze poliennali (10/04/09)
Desidero
esporvi un quesito sulla metodologia del conteggio giorni
adottato da una compagnia di assicurazioni relativo ai
giorni intercorrenti tra la data di spedizione della disdetta
e la data di scadenza contrattuale.
Il tutto inerente a:
- contratto decennale polizza incendio abitazione stipulato
da cliente compagnia XY - il 04/05/2004-04/05/2014;
- disdetta inviata a XY il 06 Marzo 2009 per la scadenza
anniversaria del 04 maggio 2009;
- mancata accettazione della disdetta da parte di XY Ass.ni.
Il motivo dell'obiezione ha origine tra:
- i sessanta giorni pieni (26 di marzo, 30 di aprile e
4 di maggio) che ho personalmente calcolato;
- i cinquantanove giorni calcolati da XY (25 di marzo,
30 di aprile e 4 di maggio);
Sono intercorse conversazioni telefoniche con Sug-agenzia,
Agenzia e Direzione XYe le loro valutazioni (nelle varie
fantasiose metodologie utilizzate tra i vari uffici, agenziali,
o direzionali) hanno comportato lo stesso risultato;
- Sub-agenzia al numero ... = dal mese di spedizione non
si conta o il giorno di spedizione oppure l'ultimo giorno
del mese;
- Agenzia al numero ... (marzo<>maggio = 60 gg.
detraendo i primi 5 giorni di marzo e sommando i primi
4 giorni di maggio = 59)
- Direzione al numero verde ... = giorno di spedizione
non conteggiato, pertanto 59.
Fermo che la Legge prescrive;
- " preavviso di sessanta giorni";
- non in sessanta giorni prima del scadenza;
- non in due mesi;
e premesso che;
- non è considerato l'orario del giorno di spedizione
ma il giorno;
- il contratto scade alle ore 24 del 04 maggio;
non trovo alcuna connessione logico-matematica nei conteggi
espressi dalla compagnia XY.
Vogliate cortesemente chiarire e chiarirmi se il metodo
di conteggio da calendario utilizzato, ossia considerando
i giorni "pieni" incluso quello della spedizione
della raccomandata sia quello corretto oppure debba prevalere
il defaticatorio sistema di comodo illustrato.
Assinews
risponde:
Riteniamo che il problema debba trovare soluzione considerando
la natura della disdetta che, come noto, è un atto
unilaterale a caratttere ricettizio. In quanto tale, dunque,
esplica i suoi effetti dal momento in cui perviene al
destinatario.
Tuttavia, per le disdette tramite lettera raccomandata,
da decenni la giurisprudenza ha stabilito che con la consegna
della raccomandata alla Posta la comunicazione deve intendersi
pervenuta al destinatario e, di consgeuenza, esplicare
i suoi effetti.
In altri termini, vale la data del timbro postale, restando
a carico della compagnia destinataria le conseguenze dei
ricorrenti ritardi nella consegna della corrispondenza.
Dunque, il giorno della consegna della raccomandata all'ufficio
postale è il giorno in cui si deve considerare
pervenuta alla compagnia cui è diretta.
Tale giorno va dunque computato nel periodo di preavviso
dovuto.