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Quesito su rescindibilità polizze poliennali (10/04/09)

Desidero esporvi un quesito sulla metodologia del conteggio giorni adottato da una compagnia di assicurazioni relativo ai giorni intercorrenti tra la data di spedizione della disdetta e la data di scadenza contrattuale.

Il tutto inerente a:
- contratto decennale polizza incendio abitazione stipulato da cliente compagnia XY - il 04/05/2004-04/05/2014;
- disdetta inviata a XY il 06 Marzo 2009 per la scadenza anniversaria del 04 maggio 2009;
- mancata accettazione della disdetta da parte di XY Ass.ni.

Il motivo dell'obiezione ha origine tra:
- i sessanta giorni pieni (26 di marzo, 30 di aprile e 4 di maggio) che ho personalmente calcolato;
- i cinquantanove giorni calcolati da XY (25 di marzo, 30 di aprile e 4 di maggio);

Sono intercorse conversazioni telefoniche con Sug-agenzia, Agenzia e Direzione XYe le loro valutazioni (nelle varie fantasiose metodologie utilizzate tra i vari uffici, agenziali, o direzionali) hanno comportato lo stesso risultato;
- Sub-agenzia al numero ... = dal mese di spedizione non si conta o il giorno di spedizione oppure l'ultimo giorno del mese;
- Agenzia al numero ... (marzo<>maggio = 60 gg. detraendo i primi 5 giorni di marzo e sommando i primi 4 giorni di maggio = 59)
- Direzione al numero verde ... = giorno di spedizione non conteggiato, pertanto 59.

Fermo che la Legge prescrive;
- " preavviso di sessanta giorni";
- non in sessanta giorni prima del scadenza;
- non in due mesi;
e premesso che;
- non è considerato l'orario del giorno di spedizione ma il giorno;
- il contratto scade alle ore 24 del 04 maggio;
non trovo alcuna connessione logico-matematica nei conteggi espressi dalla compagnia XY.

Vogliate cortesemente chiarire e chiarirmi se il metodo di conteggio da calendario utilizzato, ossia considerando i giorni "pieni" incluso quello della spedizione della raccomandata sia quello corretto oppure debba prevalere il defaticatorio sistema di comodo illustrato.

Assinews risponde:
Riteniamo che il problema debba trovare soluzione considerando la natura della disdetta che, come noto, è un atto unilaterale a caratttere ricettizio. In quanto tale, dunque, esplica i suoi effetti dal momento in cui perviene al destinatario.

Tuttavia, per le disdette tramite lettera raccomandata, da decenni la giurisprudenza ha stabilito che con la consegna della raccomandata alla Posta la comunicazione deve intendersi pervenuta al destinatario e, di consgeuenza, esplicare i suoi effetti.

In altri termini, vale la data del timbro postale, restando a carico della compagnia destinataria le conseguenze dei ricorrenti ritardi nella consegna della corrispondenza.

Dunque, il giorno della consegna della raccomandata all'ufficio postale è il giorno in cui si deve considerare pervenuta alla compagnia cui è diretta.
Tale giorno va dunque computato nel periodo di preavviso dovuto.

 

 

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