Quesito
su liquidazione sinistro furto (08/04/09)
Potrebbe
fornirmi una spiegazione in merito alla liquidazione sinistri
relativamente a polizza furto, anche se ritengo che tale procedura
sia valida per qualsiasi tipo di polizza:
Supponiamo che la polizza preveda: scoperto 10% con il minimo
di Euro 750,00 e massimo indennizzo pari ad Euro 5.000,00.
A seguito di sinistro il perito accerta il danno pari ad Euro
20.000.
Secondo il mio punto di vista in fase di liquidazione il perito
dovrebbe procedere come segue:
Euro 20.000 (danno accertato) – 2.000 (scoperto 10% e
superiore al minimo di Euro750) = il risultato è pari
ad Euro 18.000,00 ma poiché in polizza è previsto
il massimo indennizzo all’assicurato sarà liquidato
Euro 5.000,00.
Le sottopongo tale quesito in quanto la mia compagnia ritiene
che in fase di liquidazione si debba procedere come segue:
in fase di liquidazione il perito dovrebbe procedere come segue:
Euro 5.000,00 (massimo indennizzo) – 750,00 (la franchigia
prevista è superiore allo scoperto) = il risultato è
pari ad Euro 4.250,00.
Relativamente a polizza incendio, in particolare polizza globale
fabbricati, non ho trovato nelle condizioni di polizza, la definizione
impianti idrici, igienici, riscaldamento; ritengo che sia considerato
impianto la struttura che inizia dall’interrato fino a
raggiungere i locali con le sue diramazioni compresi flessibili,
raccordi e/o allacciamenti vari.
Per maggior chiarimento Le rimetto stralcio di polizza in mio
possesso relativamente al quesito sopraindicato:
DEFINIZIONE FABBRICATO: intera costruzione edile, compresi fissi,
infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le
sue pertinenze (ad esempio attrezzature sportive e per giochi,
centrale termica, pozzi, box, cantine, recinzioni, cortili,
viali interni, strade private e simili ma esclusi: parchi, alberi
di alto fusto), purché realizzate nel fabbricato stesso
o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti
idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento
d’aria, pannelli solari, ascensori, montacarichi, scale
mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti
od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione
ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes, affreschi
e statue che non abbiano valore artistico;
Condizione acqua condotta: “acqua condotta a seguito di
rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici,
igienici, di riscaldamento, di condizionamento e tecnici installati
nel fabbricato assicurato”.
Assinews
risponde:
Primo quesito (scoperto, minimo di scoperto
e limite di risarcimento)
L'interpretazione da lei data è corretta, a meno che
la polizza rechi definizioni di "scoperto" e/o di
"limite di risarcimento" che portino a conclusioni
diverse, anche se aberranti, ad esempio quando viene prevista
la detrazione dell'importo di scoperto dal limite di risdarcimento.
Secondo quesito (def. di "impianti idrici,
ecc.)
Se la polizza non stabilisce cosa si deve intendere convenzionalmente
per "impianti idrici, ecc.", allora il significato
di tale espressione non può che essere quello di uso
corrente in edilizia.