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Quesito su liquidazione sinistro furto (08/04/09)

Potrebbe fornirmi una spiegazione in merito alla liquidazione sinistri relativamente a polizza furto, anche se ritengo che tale procedura sia valida per qualsiasi tipo di polizza:
Supponiamo che la polizza preveda: scoperto 10% con il minimo di Euro 750,00 e massimo indennizzo pari ad Euro 5.000,00.
A seguito di sinistro il perito accerta il danno pari ad Euro 20.000.

Secondo il mio punto di vista in fase di liquidazione il perito dovrebbe procedere come segue:
Euro 20.000 (danno accertato) – 2.000 (scoperto 10% e superiore al minimo di Euro750) = il risultato è pari ad Euro 18.000,00 ma poiché in polizza è previsto il massimo indennizzo all’assicurato sarà liquidato Euro 5.000,00.

Le sottopongo tale quesito in quanto la mia compagnia ritiene che in fase di liquidazione si debba procedere come segue:
in fase di liquidazione il perito dovrebbe procedere come segue: Euro 5.000,00 (massimo indennizzo) – 750,00 (la franchigia prevista è superiore allo scoperto) = il risultato è pari ad Euro 4.250,00.

Relativamente a polizza incendio, in particolare polizza globale fabbricati, non ho trovato nelle condizioni di polizza, la definizione impianti idrici, igienici, riscaldamento; ritengo che sia considerato impianto la struttura che inizia dall’interrato fino a raggiungere i locali con le sue diramazioni compresi flessibili, raccordi e/o allacciamenti vari.
Per maggior chiarimento Le rimetto stralcio di polizza in mio possesso relativamente al quesito sopraindicato:

DEFINIZIONE FABBRICATO: intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (ad esempio attrezzature sportive e per giochi, centrale termica, pozzi, box, cantine, recinzioni, cortili, viali interni, strade private e simili ma esclusi: parchi, alberi di alto fusto), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, pannelli solari, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico;

Condizione acqua condotta: “acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e tecnici installati nel fabbricato assicurato”.


Assinews risponde:
Primo quesito (scoperto, minimo di scoperto e limite di risarcimento)
L'interpretazione da lei data è corretta, a meno che la polizza rechi definizioni di "scoperto" e/o di "limite di risarcimento" che portino a conclusioni diverse, anche se aberranti, ad esempio quando viene prevista la detrazione dell'importo di scoperto dal limite di risdarcimento.

Secondo quesito (def. di "impianti idrici, ecc.)
Se la polizza non stabilisce cosa si deve intendere convenzionalmente per "impianti idrici, ecc.", allora il significato di tale espressione non può che essere quello di uso corrente in edilizia.

 

 

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