Quesito
su modalità di disdetta polizze non RCA (07/04/09)
Fatta
eccezione per il ramo RCA, per tutti i rami danni non auto la
disdetta va formalizzata comunque a mezzo raccomandata AR? Ho
interpellato la mia Direzione che mi ha risposto con la mail che
allego e che vi prego di non pubblicizzare per ovvi motivi di
riservatezza. Pertanto a scanso di equivoci riformulo il quesito:
è obbligatoria la forma della raccomandata a.r. per disdire
un contratto danni diverso dall’auto?
Assinews
risponde:
Bisogna innanzi tuttto rifarsi alle previsioni contrattuali. Se
per la disdetta viene richiesta la forma della raccomandata (A.R.
o meno), detta forma va rispettata a pena, a nostro parere, di
inefficacia della disdetta.
Se nulla dice al riguardo la polizza, ciò che é
essenziale (visto che, comunque, un certo preavviso deve essre
rispettato) è che sia certa, a seconda dei casi, la data
di invio della comunicazione (scritta) di disdetta o quella di
ricezione della medesima da parte del destinatario. Ricordiamo,
infatti, che la disdetta è un atto unilaterale a carattere
ricettizio e quindi, di regola, esplica i suoi effetti da quando
perviene a colui cui è diretta.
L'uso della raccomandata ha il vantaggio che fa fede, ai fini
che qui interessano, la data del timbro postale di partenza. E
ciò per ultraconsolidata giurisprudenza.
Sulla equivalenza (quanto agli effetti) del fax alla raccomandata,
la posizione della sua mandante è lodevole (dal punto di
vista degli assicuirati, non così da quello degli agenti),
ma non siamo altrettanto certi della validità universale
della giurisprudenza citata.
Siamo invece perfettamente d'accordo sul fatto che la Bersani
nulla ha previsto (e, quindi, nulla ha innovato) riguardo alle
forme con le quali va inoltrata la richiesta di recesso.