Quesito
su infortuni - rifiuto di indennizzo per patente scaduta
(02/04/09)
Vorrei
se possibile un vs parere riguardo al rifiuto di una compagnia
al pagamento di un sinistro aperto su polizza infortuni.
Il 23/01/2008 Il cliente Alfa alla guida di motociclo,
viene investito da altro veicolo, intervento delle
Autorità che riscontrano che Alfa ha la patente
scaduta il 10/01/2008. In sede di liquidazione rca Alfa
viene regolarmente liquidato siaper il danno alla moto
e sia per il danno fisico riportato dalla caduta.
Viene aperto sinistro anche sulla sua polizza infortuni
personale che però il liquidatore respinge in quanto
al momento del sinistro l'assicurato non aveva i requisiti
atti ad ottenere il rinnovo della patente (requisti conseguiti
il 29/01/2008) ed il rischio non è compreso in
garanzia ex art.4.2 di polizza che reciti così:
La garanzia è operante per gli infortuni derivanti
dall'uso e/o dalla guida di automotoveicoli ... semprechè
l'assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle
disposizioni in vigore o in caso di patente scaduta, ma
non ancora rinnovata, l'assicurato stesso abbia, al momento
del sinistro, i requisiti atti a ottenere il rinnovo ".
Pertanto è vero che il cliente ha rinnovato la
patente dopo il sinistro tra l'altro senza nessun
problema ma come può dimostrare che gli stessi
requisiti ne era in possesso anche al momento del sinistro?
Le Autorità non hanno rilevato nulla a suo sfavore
e dai certificati medici risulta l'idoneità solo
dal giorno del rinnovo però è anche inverosimile
che - a mio parere - se una persona possiede agli
occhi 10/10 non è che qualche giorno prima ne avvesse
meno! Secondo Voi è corretto l'operato del liquidatore?
Assinews
risponde:
Salvo non ci siano ulteriori elementi che potrebbero aver
portato il liquidatore a respingere il risarcimento, in
quanto al momento del sinistro non erano presenti i requisiti
atti ad ottenere il rinnovo della patente di guida, a
norma di quanto riportato dall'articolo delle condizioni
citato dalla lettrice spetterebbe il risarcimento in quanto
il rinnvo della patente stessa è stato ottenuto
meno di 20 giorni dopo il sinistro.