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Quesiti su assistenza tecnica ed informativa art.9 reg. att. art.150 CdA

La domanda che poniamo è relativa ad un argomento nuovo che sicuramente neccessita di un periodo di "rodaggio" e di prassi consolidata sul campo della pratica e prassi quotidiana: secondo Voi ed i Vs. esperti quale sarà nel merito il pieno rispetto della attività di assistenza tecnica ed informativa prevista per l'appunto dall'art. 9 reg. di attuazione art. 150 CdA; e cioè tale attività che sembra l'Impresa voglia demandare e scaricare sulle Agenzie di Assicurazione potrebbe prevedere pesanti responsabilità: faccio un esempio se una assicurata con procedura di risarcimento diretto ha subito una grave danno estetico alla gamba destra e che il medico legale della compagnia ha valutato sotto il profilo biologico pari all'8 per cento pertanto considerato lesione di lieve entità, se dopo aver accettato l'offerta su proposta transattiva dell'Impresa, si rivolge ad un legale e questi comincia a spiegarle che nel caso specifico avrebbe potuto secondo recente giurisprudenza chiedere un "danno esistenziale" quali responsabilià potrebbero esserci per l'Agente che non dimostra di aver adeguatamente assistito ed informato il proprio assicurato relativamnte ai propri diritti per la "piena realizzazione del diritto al risarcimento" prevista appunto dall'art. 9 regolamento?


Assinews risponde
:
Rispondiamo punto per punto, ma per quanto possibile.
1. Non vi è assolutamente il rispetto sostanziale (figurarsi il “pieno rispetto”) dell’obbligo di prestare l’assistenza tecnica ed informativa al cliente da parte delle imprese assicuratrici. Basti pensare che quasi tutte (ma il quasi è forse di troppo) gestiscono il risarcimento diretto tramite call center, puntando ogni loro energia al conseguimento di un “pagato” sotto la media, per lucrare in danno dei concorrenti (e passi) ma anche dei propri clienti (e questo non può proprio passare!).
2. non ci risulta che, almeno allo stato attuale, le compagnie vogliano scaricare sulle agenzie le incombenze del risarcimento diretto, ma soltanto l’assistenza al cliente nella compilazione del modulo di richiesta di risarcimento. Ennesima dimostrazione che le Compagnie sono stupide.
3. Comunque sia, ove l’agente accettasse di farsi carico degli obblighi previsti dall’art. 9 del regolamento (obblighi che sono stati messi in capo alle imprese), dovrebbe prioritariamente: a) pretendere un adeguato  corso di formazione, posto che l’obbligo di assistenza tecnica e informativa si traduce in pratica in una consulenza professionale; b) richiedere un adeguato compenso (diciamo nell’ordine di almeno € 50 per sinistro); c) essere manlevato da ogni responsabilità nei confronti dei clienti e della stessa compagnia, salvo dolo o colpa grave.
4. l’agenzia, infine, dovrebbe essere seriamente intenzionata a garantire concretamente ai clienti il pieno risarcimento del danno ed il miglior servizio. Senza badare se il “pagato medio” supera la media del mercato, resistendo perciò alle pressioni in senso opposto delle compagnie stupide. Ma, sotto questo profilo, ce ne sono di non stupide?!
Relativamente all’obbligo della “piena realizzazione del diritto al risarcimento”, non occorre andare a scomodare il danno esistenziale, ma è sufficiente pensare a quante volte le compagnie risarciscono il fermo tecnico. Come a dire, per non far torto ad alcuno, nello 0,01 per mille dei casi.

 

 

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