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Quesito su RC Professionale (13/03/09)

Premessa per l'inquadramento della fattispecie:
avvocato libero professionista che stipula anche un contratto di rapporto fiduciario con primaria compagnia di assicurazione. Nei contatti viene "invitato" ad essere anche cliente della stessa e lui aderisce all'invito stipulando anche la polizza RC Professionale.
Poichè il carico di lavoro sta aumentando rapidamente e, sempre più spesso il professionista si trova anche incarichi consegnati con ritardo sui tempi di causa, quindi con aumento della probabilità di errore professionale.

QUESITO: in caso di errore professionale in una pratica rientrante nell'incarico fiduciario, la compagnia riveste la figura di terzo danneggiato come qualsiasi cliente o, essendo anche assicuratore del professionista, la garanzia non risulta mai operante? Nè le definizioni nè le Cga di polizza ci aiutano essendo quelle Ania di alcuni anni fa.
La richiesta di chiarimento inoltrata all'ufficio legale della compagnia non ha avuto riscontro ormai da mesi ed il professionista è roso dal dubbio...

Secondo la mia modesta interpretazione, la garanzia non è operante per il doppio coinvolgimento della compagnia, di assicuratore ed eventuale danneggiato. Per avere la copertura assicurativa pienamente operante, il professionista deve stipulare con altro assicuratore la garanzia preferendo la propria salvaguardia patrimoniale.

Assinews risponde:
Non siamo d'accordo con la tesi esposta. Sarebbe come dire, secondo al sua tesi, che un assicurato R.C.A. con le Generali si vedrebbe negata la garanzia nel caso di danno arrecato a cose di proprietà del medesimo assicuratore.

Il fatto che il medesimo soggetto sia assicuratore e assicurato non fa assolutamente venir meno la garanzia assicurativa.
Nemmeno la coincidenza tra assicurato e danneggiato muta la situazione, a meno che si voglia arrampicarsi sugli specchi argomentando che l'assicuratore, essendo parte del contratto assicurativo, non é terzo. Ma ci sembra allucinante pensarlo.

Piuttosto si potrebbe obiettare sull'opportunità di un assicuratore che presta la garanzia a favore di un professionista che ben potrebbe arrecargli un danno, con la conseguenza che l'assicuratore-danneggiato otterrebbe un indennizzo da se stesso.

 

 

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