Quesito
su polizza multirischi abitazione (03/03/09)
Polizza
multirischi abitazione cointestata a marito e moglie, decorrenza
08.09.2000 e scadenza 08.09.2010.
La polizza è a firma di unico contraente (la moglie) e
sul contratto è indicato il c.f. del marito.
In data 24/6/2008 viene inviata disdetta ai sensi della Legge
Bersani per la scadenza del 08.09.2008, ma il modulo di disdetta
viene firmato solo da un contraente, il marito.
In data 14/11/2008 la compagnia, attraverso la propria struttura
di recupero crediti, invia sollecito di pagamento; viene inviato
via fax alla struttura copia della disdetta.
Successivamente, a mezzo colloquio telefonico con il responsabile
della struttura, viene riferito che la compagnia non intenderebbe
ritenere valida la disdetta in quanto firmata da un solo contraente.
In data 5/2/2009 la compagnia invia atto di citazione al solo
marito/contraente, facendo riferimento al premio scaduto e non
saldato, nonostante i solleciti.
Chiedo:
1) Se non ritengono valida la disdetta (a firma unica) non avrebbero
dovuto accettare e ritenere valida in questi anni neanche
la polizza (a firma unica e della persona non identificata dal
c.f. indicato in polizza):
2) Se è corretto l’atto di citazione in cui viene
citato un unico contraente di polizza (“… in
qualità di cointestatario della polizza…”),
quello che non ha posto la propria firma sul contratto.
3) Se ricorrono i presupposti per costituirsi in giudizio
per fare valere il diritto di disdetta e citare la compagnia per
lite temeraria.
Assinews
risponde:
Il marito, non avendo sottoscritto la polizza, non è "contraente",
e quindi non è titolare del potere di recedere dal contratto.
Tuttavia nel nostro ordinamento il recesso, come qualsiasi altra
attività negoziale, può essere compiuto anche dal
rappresentante, e sinanche dal falsus procurator, se il rappresentanto
ne ratifica l'operato.
Dunque nel nostro caso basterà alla moglie ratificare (per
iscritto) l'operato del marito per attribuire efficacia retroattiva
al recesso e renderlo valido (art. 1399 c.c.).