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Quesito su polizza multirischi abitazione (03/03/09)

Polizza multirischi abitazione cointestata a marito e moglie, decorrenza 08.09.2000 e scadenza 08.09.2010.
La polizza è a firma di unico contraente (la moglie) e sul contratto è indicato il c.f. del marito.
In data 24/6/2008 viene inviata disdetta ai sensi della Legge Bersani per la scadenza del 08.09.2008, ma il modulo di disdetta viene firmato solo da un contraente, il marito.
In data 14/11/2008 la compagnia, attraverso la propria struttura di recupero crediti, invia sollecito di pagamento; viene inviato via fax alla struttura copia della disdetta.
Successivamente, a mezzo colloquio telefonico con il responsabile della struttura, viene riferito che la compagnia non intenderebbe ritenere valida la disdetta in quanto firmata da un solo contraente.
In data 5/2/2009 la compagnia invia atto di citazione al solo marito/contraente, facendo riferimento al premio scaduto e non saldato, nonostante i solleciti.
Chiedo:
1) Se non ritengono valida la disdetta (a firma unica) non avrebbero dovuto accettare e ritenere valida in questi anni  neanche la polizza (a firma unica e della persona non identificata dal c.f. indicato in polizza):
2) Se è corretto l’atto di citazione in cui viene citato un unico contraente di polizza  (“… in qualità di cointestatario della polizza…”), quello che non ha posto la propria firma sul contratto.
3) Se ricorrono i presupposti per costituirsi in giudizio  per fare valere il diritto di disdetta e citare la compagnia per lite temeraria.


Assinews risponde:
Il marito, non avendo sottoscritto la polizza, non è "contraente", e quindi non è titolare del potere di recedere dal contratto.

Tuttavia nel nostro ordinamento il recesso, come qualsiasi altra attività negoziale, può essere compiuto anche dal rappresentante, e sinanche dal falsus procurator, se il rappresentanto ne ratifica l'operato.

Dunque nel nostro caso basterà alla moglie ratificare (per iscritto) l'operato del marito per attribuire efficacia retroattiva al recesso e renderlo valido (art. 1399 c.c.).

 

 

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