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Quesito su RCA - sinistro tra soggetti non considerati terzi (25/02/09)

Leggendo la Vs.rivista da diversi anni, ho sempre appreso di svariate sentenze particolari in ambito di rca; mi piacerebbe conoscere se esiste qualche sentenza positiva riguardo al caso che in appresso descrivo: assicurato A, veicolo condotto da B figlio di A, urta veicolo di C figlio anche di A residente in altro luogo perché sposato.
I clienti ritengono di dover essere risarciti, mentre l'ispettorato sinistri rifiuta il pagamento affermando che non scatta rc tra parenti.


Assinews risponde:
Non si ha notizia di sentenze a favore dei clienti in situazioni riconducibili a quella esposta dal lettore.
Tuttavia il caso esposto è esplicitamente regolato dall'art. 129, comma 2 lettera b, del Codice delle Assicurazioni:

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Da questo articolo si evince che limitatamente ai danni a cose non sono considerati terzi "...gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi" del conducente e del proprietario del veicolo responsabile del sinistro indipendentemente dalla convivenza.

La dottrina ha interpretato infatti l'uso della congiunzione "nonché" quale esplicita volontà di creare una netta contrapposizione tra i due gruppi di soggetti, attribuendo così il presupposto della convivenza solo per il secondo gruppo. Va da se, quindi, che il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti non sono mai terzi nei confronti dell'assicurato.

 

 

 

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