Quesito
su RCA - sinistro tra soggetti non considerati terzi
(25/02/09)
Leggendo
la Vs.rivista da diversi anni, ho sempre appreso di
svariate sentenze particolari in ambito di rca; mi
piacerebbe conoscere se esiste qualche sentenza positiva
riguardo al caso che in appresso descrivo: assicurato
A, veicolo condotto da B figlio di A, urta veicolo
di C figlio anche di A residente in altro luogo perché
sposato.
I clienti ritengono di dover essere risarciti, mentre
l'ispettorato sinistri rifiuta il pagamento affermando
che non scatta rc tra parenti.
Assinews
risponde:
Non
si ha notizia di sentenze a favore dei clienti in
situazioni riconducibili a quella esposta dal lettore.
Tuttavia il caso esposto è esplicitamente regolato
dall'art. 129, comma 2 lettera b, del Codice delle
Assicurazioni:
1. Non è considerato terzo e non ha diritto
ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione
obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile
del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo
122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente
articolo, non sono inoltre considerati terzi e non
hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti
di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni
alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma,
del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del
codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente
more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi,
naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1
e di quelli di cui alla lettera a), nonché
gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al
terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano
con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato
provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una società, i soci
a responsabilità illimitata e le persone che
si trovano con questi in uno dei rapporti indicati
alla lettera b).
Da questo articolo si evince che limitatamente ai
danni a cose non sono considerati terzi "...gli
ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi"
del conducente e del proprietario del veicolo responsabile
del sinistro indipendentemente dalla convivenza.
La dottrina ha interpretato infatti l'uso della congiunzione
"nonché" quale esplicita volontà
di creare una netta contrapposizione tra i due gruppi
di soggetti, attribuendo così il presupposto
della convivenza solo per il secondo gruppo. Va da
se, quindi, che il coniuge non legalmente separato,
il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti
non sono mai terzi nei confronti dell'assicurato.