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Quesito su polizze poliennali

1.

Premetto che lavoro da sempre in monoannuale;
Vista la modifica del'art. 1899 del codice civile, secondo quanto previsto dalla Legge n. 40 del 02/04/2007 (Bersani bis), secondo il Vs. autorevole parere una polizza di durata poliennale è possibile disdettarla per la scadenza del 3^ anno? Es. effetto polizza 31/12/2004 è possibile disdettarla per il 31/12/2007......
Se la polizza oggetto della disdetta fosse una riforma di una precedente polizza, quale data si deve intendere come inizio dei fatidici 3 anni? quella del contratto sostituito o quella del sostituente?



Assinews risponde
:
Riteniamo che da ta le polizza si possa recedere, con effetto del recesso dallo spirare del 3° anno di vigenza della medesima.
Riguardo al secondo quesito, per poter rispondere occorre prima accertare se la sostituzione si configura come novazione del contratto oppure no. Nella prima ipotesi, i tre anni andranno computati dalla data di decorrenza della sostituzione/novazione. Nella seconsa ipotesi, invece, varrà la decorrenza originaria della polizza sostituita.

2.

Disdetta nel periodo di validità del Decreto Legge Bersani:

Un cliente ha rinnovato la polizza per la propria attività il 29 Aprile del 2005, il 25/02/2007 invia alla Compagnia disdetta come da decreto legge Bersani. Ma adesso alla luce della modifica al decreto tale disdetta è sempre valida?? Oppure dovrà attendere il 2008 inviando una nuova disdetta??

Assinews risponde:
Riteniamo che la "disdetta" non sia valida, non essendo trascorsi i tre anni previsti dalla legge di conversione.
Occorrere dunque attendere il 2008 per inviare la comunicazione di recesso.

3.

Buongiorno, vorrei porvi alcune domande in merito al comma 4)
dell'art 5) d.l. 31/1/2007 n7, in merito alla rescindibilità delle polizza poliennali, che se ho capito bene entrerà in vigore dalla data di conversione in legge del decreto di cui
sopra, quindi fra pochissimi giorni:

in caso di contratti che sono in vita da meno di tre anni, ma emessi in sostituzione di contratti precedenti per lo stesso rischio, si può tenere conto anche dei contratti precedenti al fine del calcolo dei tre anni?

avendo gli operatori 180 giorni per adeguarsi dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi 31/7?) le polizze in scadenza da qui al 31/7, restate in vita almeno tre anni, sono rescindibili con preavviso di 60 giorni?

Infine, sempre riguardo ai 180 giorni, le polizze stipulate dal 31/1/2007 al 31/7/2007 sono rescindibili annualmente, o necessitano anch'esse dei tre anni di vita?

Assinews risponde:
Per poter sostenere che vale la data di effetto dei contratti sostituiti (e non quella della polizza “sostituente”) bisognerebbe provare che la sostituzione non si configura come novazione. Semplificando, che non vi sono state modificazioni sostanziali del contratto, ma solo accessorie. Ad esempio, che tutto è rimasto come prima, salvo il prolungamento della durata, secondo un antico malvezzo del comparto.
Quanto alla facoltà concessa agli “operatori” di adeguare, ecc., di cui al comma 5 dell’art. 5 del decreto Bersani 2, condividiamo quanto scrive l’ANIA (circolare prot. 0136 del 3 aprile 2007).
Dopo aver osservato che, per quanto concerne la facoltà di adeguamento delle clausole che risultano in contrasto con le prescrizioni recate dall’articolo 5, “la portata della disposizione appare concretamente assai limitata”, conclude sostenendo che “le sole norme recate dall’articolo 5 che appaiono idonee a determinare l’esigenza di provvedere all’adeguamento in questione, sono il capoverso 4-ter del comma 2, in materia di condizioni speciali bonus/malus”.
Soltanto nel caso in cui la polizza di durata poliennale escludesse il recesso anticipato (ma quando mai si è vista una clausola del genere?), si porrebbe l’ipotesi dell’adeguamento delle clausole.

 

 

 

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