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Quesito su garanzia ricorso terzi (19/02/09)

Sono un Perito, ma ho qualche dubbio sulla garanzia ricorso terzi.

Se ad esempio il camino del SIG. ROSSI si incendia, e provoca danni ai vicini, ma la causa dell'incendio è accidentale, oppure non si è potuto verificare con certezza se è responsabilità del ROSSi, SCATTA SEMPRE IL RICORSO TERZI, OPPURE SOLO SE è PROVATA LA SUA VERA RESPONSABILITA', oppure è comunque responsabile in qualità di SOLO proprietario del camino.


Assinews risponde:
Come noto, la garanzia Ricorso Terzi é una garanzia di responsabilità civile che, quindi, viene in gioco se l' "assicurato" é responsabile del sinistro.

Quando la causa é accidentale, si versa in ipotesi di caso fortuito, che, in linea generale, esclude che vi possa essere responsabilità. Tuttavia, per l'art. 2051 c.c., il custode é responsabile dei danni causati dalla cosa che ha in custodia se non prova che questi sono dovuti a caso fortuito. Trattasi di una responsabilità oggettiva che, in quanto tale, prescinde dalla responsabilità del custode. In altri termini, il custoide non si libera dalla responsabiltià anche se prova di non aver alcuna colpa per l'accaduto.

L'assicurato, nel caso sottopostoci, é senz'altro custode della cosa dalla quale si é originato il danno (il camino). Ne consegue, che per andare esente da responsabilità deve fornire la prova positiva del caso fortuito, in mancanza della quale egli dovrà risarcire i danni causati a terzi.

Ma, nel caso di fabbricato locato, chi é il custode dell'immobile e delle sue parti (camino)?
Senz'altro lo é il conduttore dell'immobile stesso, ma vi é giurisprudenza che ha ritenuto custode anche il proprietario.

 

 

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