Quesito
su garanzia ricorso terzi (19/02/09)
Sono
un Perito, ma ho qualche dubbio sulla garanzia ricorso
terzi.
Se ad esempio il camino del SIG. ROSSI si incendia, e
provoca danni ai vicini, ma la causa dell'incendio è
accidentale, oppure non si è potuto verificare
con certezza se è responsabilità del ROSSi,
SCATTA SEMPRE IL RICORSO TERZI, OPPURE SOLO SE è
PROVATA LA SUA VERA RESPONSABILITA', oppure è comunque
responsabile in qualità di SOLO proprietario del
camino.
Assinews
risponde:
Come
noto, la garanzia Ricorso Terzi é una garanzia
di responsabilità civile che, quindi, viene in
gioco se l' "assicurato" é responsabile
del sinistro.
Quando la causa é accidentale, si versa in ipotesi
di caso fortuito, che, in linea generale, esclude che
vi possa essere responsabilità. Tuttavia, per l'art.
2051 c.c., il custode é responsabile dei danni
causati dalla cosa che ha in custodia se non prova che
questi sono dovuti a caso fortuito. Trattasi di una responsabilità
oggettiva che, in quanto tale, prescinde dalla responsabilità
del custode. In altri termini, il custoide non si libera
dalla responsabiltià anche se prova di non aver
alcuna colpa per l'accaduto.
L'assicurato, nel caso sottopostoci, é senz'altro
custode della cosa dalla quale si é originato il
danno (il camino). Ne consegue, che per andare esente
da responsabilità deve fornire la prova positiva
del caso fortuito, in mancanza della quale egli dovrà
risarcire i danni causati a terzi.
Ma, nel caso di fabbricato locato, chi é il custode
dell'immobile e delle sue parti (camino)?
Senz'altro lo é il conduttore dell'immobile stesso,
ma vi é giurisprudenza che ha ritenuto custode
anche il proprietario.