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Quesito su passaggio da A ad E e diritti connessi (11/02/09)


Un agente iscritto alla sezione "A" del Rui decide di dimettersi ed cominciare a lavorare come sub-agente.
Cosa deve fare? Sopratutto mantiene il diritto alla sezione"A"?, se si per quanto tempo?.
Può iniziare l'attività di broker ed iscriversi alla sezione "B"?

Assinews risponde:
La presente risposta viene formulata sulla base delle disposizioni del Regolamento 5/2006, senza cioé tener conto delle modifiche che figureranno del nuovo Regolamento, la cui bozza è attualmente nella fase di pubblica consultazione.

Ciò premesso, dovrà inviare all'ISVAP domanda di cancellazione dalla sezione A a mezzo dell'Allegato 2A, dove è previsto il caso di cancellazione subordinata all'iscriziopne in altra zezione del RUI.

L'agente per il quale lei opererà in qualità di subagente dovrà provvedere a sua volta ad inoltrare all'ISVAP, a mezzo degli Allegati 1G/1H la domanda di iscrizione alla sezione E, indicando (v. nota 5 in detti allegati) che proviene dalla Sezione A e che ha inoltrato domanda di cancellazione da detta Sezione.

Detto agente dovrà pure comunicare all'ISVAP di averle rilasciato incarico per una o più delle compagnie di cui ripete il mandato agenziale (all. 5B, punto 4, Tabella C). In questa tabella andrà indicato anche il numero di iscrizione in sezione E, che, però, si potrà avere soltanto in un secondo tempo. A nostro parere, perciò, é in ogni caso opportuno spedire all'ISVAP l'allegato 5B, senza indicazione del numero di iscrizione in E, assieme all'allegato 1G.

Il "diritto alla sezione E" (da lei citato) è subordinato al mantenimento del requisito della professionalità (art. 27, lett. a), che a nostro parere non ha scadenza, fermo restando il dovere di ottemperare agli obblighi di aggiornamento professionale, condizione peraltro da soddisfare per mantenere l'iscrizione in E, e di specifica formazione sui contratti che verranno trattati come broker.

Infine, per quanto riguarda il passaggio alla sezione B (Broker), il citato art. 27 esonera dalla prova di idoneità solo nel caso in cui ci si reiscriva "nella sezione originaria", per cui - nel suo caso - sarà necessario sottoporsi e superare l'esame di idoenità. Tuttavia, poché detto esame è identico per le due sezioni A e B, la disposizone citata appare incongrua. Consigliamo, pertanto, di richedere diettamente all'ISVAP un parere in merito.

 

 

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