Quesito
su passaggio da A ad E e diritti connessi
(11/02/09)
Un agente iscritto alla sezione "A" del Rui decide di
dimettersi ed cominciare a lavorare come sub-agente.
Cosa deve fare? Sopratutto mantiene il diritto alla sezione"A"?,
se si per quanto tempo?.
Può iniziare l'attività di broker ed iscriversi alla
sezione "B"?
Assinews
risponde:
La
presente risposta viene formulata sulla base delle disposizioni
del Regolamento 5/2006, senza cioé tener conto delle modifiche
che figureranno del nuovo Regolamento, la cui bozza è attualmente
nella fase di pubblica consultazione.
Ciò premesso, dovrà inviare all'ISVAP domanda di cancellazione
dalla sezione A a mezzo dell'Allegato 2A, dove è previsto
il caso di cancellazione subordinata all'iscriziopne in altra zezione
del RUI.
L'agente per il quale lei opererà in qualità di subagente
dovrà provvedere a sua volta ad inoltrare all'ISVAP, a mezzo
degli Allegati 1G/1H la domanda di iscrizione alla sezione E, indicando
(v. nota 5 in detti allegati) che proviene dalla Sezione A e che
ha inoltrato domanda di cancellazione da detta Sezione.
Detto agente dovrà pure comunicare all'ISVAP di averle rilasciato
incarico per una o più delle compagnie di cui ripete il mandato
agenziale (all. 5B, punto 4, Tabella C). In questa tabella andrà
indicato anche il numero di iscrizione in sezione E, che, però,
si potrà avere soltanto in un secondo tempo. A nostro parere,
perciò, é in ogni caso opportuno spedire all'ISVAP
l'allegato 5B, senza indicazione del numero di iscrizione in E,
assieme all'allegato 1G.
Il "diritto alla sezione E" (da lei citato) è subordinato
al mantenimento del requisito della professionalità (art.
27, lett. a), che a nostro parere non ha scadenza, fermo restando
il dovere di ottemperare agli obblighi di aggiornamento professionale,
condizione peraltro da soddisfare per mantenere l'iscrizione in
E, e di specifica formazione sui contratti che verranno trattati
come broker.
Infine, per quanto riguarda il passaggio alla sezione B (Broker),
il citato art. 27 esonera dalla prova di idoneità solo nel
caso in cui ci si reiscriva "nella sezione originaria",
per cui - nel suo caso - sarà necessario sottoporsi e superare
l'esame di idoenità. Tuttavia, poché detto esame è
identico per le due sezioni A e B, la disposizone citata appare
incongrua. Consigliamo, pertanto, di richedere diettamente all'ISVAP
un parere in merito.
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